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Legge 7 maggio 2026, n. 70 — “Valorizzazione della risorsa mare”

Entrata in vigore: 10 maggio 2026 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. n. 106 del 9 maggio 2026)


Ecco il riepilogo completo e preciso, articolo per articolo.


🔵 CAPO I — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE


ART. 1 — Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare (CIPOM)

Modifica l’art. 12 del D.L. 173/2022 (conv. L. 204/2022). Le novità principali sono:

a) Cadenza del Piano del Mare La cadenza di aggiornamento passa da triennale a quadriennale.

b) Nuova materia nel Piano del Mare Alla lettera c) del comma 3 viene aggiunta esplicitamente la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico tra gli obiettivi strategici.

c) Nuovo comma 3-bis — Coordinamento interministeriale Viene introdotto un meccanismo obbligatorio di concerto tra i Ministri per gli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare che richiedano il concerto di due o più Ministri. Il concerto può essere espresso in una riunione del CIPOM, convocata entro 15 giorni dalla richiesta del Ministro procedente.

d) Nuovo comma 3-ter — Schemi di regolamento Gli schemi di regolamento ex art. 17, comma 3, L. 400/1988, adottati in attuazione del Piano del mare, devono essere trasmessi al CIPOM per il monitoraggio. Il CIPOM, entro 30 giorni, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza con gli indirizzi strategici del Piano.

e) Cultura e università Al comma 4, dopo “della cultura” vengono inseriti “dell’università e della ricerca” tra i Ministeri che compongono il CIPOM.

f) Cadenza del monitoraggio Il monitoraggio del Piano (comma 8) passa da triennale a quadriennale; il comma 9 (relazione al CIPOM) passa da cadenza annuale a biennale.


ART. 2 — Modifiche al D.Lgs. 201/2016 (Pianificazione spazio marittimo)

Modifica l’art. 6 del D.Lgs. 201/2016 (attuazione direttiva 2014/89/UE):

a) Il riferimento al “Dipartimento per le politiche europee” è sostituito con il “Dipartimento per le politiche del mare” della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiunta del Dipartimento per gli affari europei come soggetto partecipante al Tavolo interministeriale di coordinamento.

b) In analogia, il rappresentante nel Tavolo è aggiornato da “Dipartimento per le politiche europee” a “Dipartimento per le politiche del mare” della Presidenza del Consiglio.

Ratio: Riflette il riordino istituzionale con la creazione del Dipartimento dedicato alle politiche del mare.


🔵 CAPO II — ZONA CONTIGUA E LINEE DI BASE


ART. 3 — Istituzione della zona contigua

In conformità alla Convenzione UNCLOS (Montego Bay, 1982, ratificata con L. 689/1994), viene autorizzata l’istituzione della zona contigua italiana. L’istituzione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio (o Ministro delegato per le politiche del mare) e del Ministro degli esteri, di concerto con i Ministri dell’economia, della difesa, dell’interno, della salute e delle infrastrutture. La notifica agli Stati limitrofi è obbligatoria.

Novità assoluta: l’Italia fino ad oggi non aveva formalmente istituito la zona contigua, pur essendo prevista dal diritto internazionale.


ART. 4 — Estensione della zona contigua

La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura il mare territoriale (in linea con l’art. 33 UNCLOS). In caso di sovrapposizione con spazi marittimi di altri Stati, il limite esterno è definito mediante accordi bilaterali, soggetti a ratifica parlamentare ex art. 80 della Costituzione.


ART. 5 — Esercizio dei diritti nella zona contigua

Nella zona contigua l’Italia può esercitare i poteri necessari per:

  • a) Prevenire violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione;
  • b) Punire le violazioni di tali norme commesse nel territorio o nel mare territoriale;
  • c) Assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo nei limiti del diritto internazionale.

I controlli avvengono nel rispetto dell’assetto istituzionale vigente per i singoli settori.


ART. 6 — Diritti degli altri Stati nella zona contigua

Viene chiarito che l’istituzione della zona contigua non compromette le libertà di navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte, né altri diritti internazionali degli altri Stati.


ART. 7 — Linee di base

Abrogazione e aggiornamento cartografico:

  • Viene abrogato il D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816 (il vecchio decreto sulle linee di base).
  • Le nuove linee di base — normali, diritte e di chiusura delle baie — vengono ridefinite sulla base del sistema geodetico ETRS89, con le coordinate geografiche contenute nell’Allegato 1 della legge (tavole allegate con oltre 200 punti coordinati per Italia continentale, Sicilia e Sardegna).
  • Ove non siano tracciate linee di base diritte, si applicano le linee di base normali come da cartografia ufficiale.
  • Le nuove carte nautiche sono affisse in tutti i porti e approdi della Repubblica.

🔵 CAPO III — ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO


ART. 8 — Ambito di applicazione e finalità

Viene istituita per la prima volta una disciplina organica dell’attività subacquea ricreativa su base nazionale. Il capo si applica ai centri di immersione e addestramento subacqueo. Sono esclusi: sport subacqueo agonistico, protezione civile, immersioni scientifiche e professionali di enti di ricerca. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi della legge. La norma si applica anche alle regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti.

Finalità: promuovere la scoperta dei fondali come strumento di sviluppo sostenibile, destagionalizzazione turistica, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale sommerso, tutela degli ecosistemi.


ART. 9 — Definizioni

Introduce un glossario normativo con le seguenti definizioni ufficiali:

Termine Definizione sintetica
Attività subacquea a scopo ricreativo Attività ecosostenibile, autonoma o tramite centri, per escursioni e osservazione fondali
Brevetto subacqueo Attestato rilasciato da organizzazione didattica riconosciuta
Istruttore subacqueo Titolare brevetto che insegna immersione ricreativa
Guida subacquea Accompagna gruppi in immersione nel rispetto dei brevetti
Organizzazione didattica Federazione/agenzia che forma dal livello base a istruttore
Centro di immersione e addestramento Impresa/organizzazione no-profit con risorse logistiche per servizi subacquei
Zona di interesse turistico subacqueo Area marina/lacustre/fluviale con peculiarità che ne giustificano tutela e promozione

ART. 10 — Immersione subacquea

Regole operative per le immersioni:

  • Obbligo di rispettare le normative ambientali e di tutela del patrimonio culturale.
  • Divieto assoluto di asportare, maneggiare o alimentare fauna e flora marina.
  • Il Ministro della cultura può prescrivere misure di tutela o vietare la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse.
  • Le immersioni con autorespiratore devono essere svolte da almeno due persone.
  • I centri e guide devono sensibilizzare i partecipanti sulla fragilità degli ecosistemi marini.
  • Le unità da diporto, traffico o pesca in transito devono mantenersi a non meno di 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
  • Sono ammessi sistemi di comunicazione e monitoraggio wireless conformi alle norme ambientali.


ART. 11 — Esercizio dell’attività di istruttore subacqueo e guida subacquea

Istruttori e guide possono operare nei centri, nelle organizzazioni no-profit o in modo autonomo su tutto il territorio nazionale.

Requisiti:

  • Maggiore età
  • Cittadinanza italiana/UE o titolo di soggiorno valido
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Brevetto rilasciato da organizzazione didattica subacquea, previo esame teorico e pratico
  • Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per rischi a dipendenti/collaboratori
  • Certificato medico in corso di validità (con oneri a carico del richiedente, ex D.M. Salute 24 aprile 2013)

I cittadini UE/SEE/Svizzera abilitati nel loro Stato possono operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (temporanea) o con riconoscimento stabile della qualifica (ex D.Lgs. 206/2007).

Obbligo di manutenzione delle attrezzature con registro di collaudo. Il numero massimo di partecipanti per istruttore/guida è 6 subacquei.


ART. 12 — Centri di immersione e addestramento subacqueo

Requisiti per l’esercizio:

  • Iscrizione nel registro delle imprese (tramite comunicazione unica)
  • Partita IVA
  • Sede per attività teoriche
  • Attrezzature conformi alle norme UE in perfetto stato
  • Personale addestrato al primo soccorso e attrezzature sanitarie
  • Polizza assicurativa RC verso terzi e per dipendenti/collaboratori

Obblighi registrativi prima di ogni immersione:

  • Estremi del brevetto di ogni partecipante
  • Orario di inizio
  • Nominativo della guida/istruttore

Obblighi registrativi a termine immersione:

  • Orario di fine
  • Profondità massima raggiunta
  • Tipo di autorespiratore e miscela respiratoria

I dati devono essere conservati almeno 6 mesi e messi a disposizione delle autorità competenti.

I centri devono affiggere in luogo visibile i recapiti per le emergenze.


ART. 13 — Organizzazioni senza scopo di lucro

Le organizzazioni no-profit che gestiscono attività subacquea ricreativa devono possedere gli stessi requisiti previsti per i centri di immersione (art. 12), con adattamenti specifici (atto costitutivo registrato, codice fiscale in luogo di partita IVA e iscrizione al registro imprese).


ART. 14 — Zone di interesse turistico subacqueo

Con decreto del Ministro del turismo (di concerto con più Ministri e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni), vengono individuate le zone di interesse turistico subacqueo in base a quattro criteri:

  • a) Sicurezza: condizioni ambientali favorevoli, correnti, visibilità, infrastrutture di soccorso;
  • b) Rilevanza paesaggistica e faunistica: habitat marini suggestivi, isole minori incluse;
  • c) Rilevanza archeologica: relitti, strutture portuali antiche, reperti;
  • d) Rilevanza culturale: tradizioni locali o percorsi tematici sommersi.

Il Ministero del turismo promuove itinerari subacquei da parte dei centri nelle zone individuate. I centri possono supportare il Ministero della cultura nel monitoraggio della consistenza dei siti. È consentito l’uso di strumenti digitali avanzati (senza oneri pubblici). Il Ministro del turismo, sentita l’autorità delegata per le politiche del mare, può promuovere accordi internazionali di gemellaggio per scambi culturali e scientifici.


ART. 15 — Sanzioni

Violazione Sanzione
Attività di istruttore/guida senza requisiti (art. 11) Da € 5.000 a € 12.000
Esercizio centro immersione/no-profit senza requisiti (artt. 12-13) Da € 5.000 a € 12.000
Violazione obblighi art. 12, commi 3 e 4 (registri) Da € 1.000 a € 3.000
Reiterazione degli illeciti Sospensione attività fino a 6 mesi
Violazione art. 12, comma 8 (libretto immersioni) Da € 500 a € 1.500

L’accertamento spetta ai funzionari sanitari, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La competenza sanzionatoria è della regione sul cui territorio è commessa la violazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti alla regione.


🔵 CAPO IV — NAVIGAZIONE DA DIPORTO


ART. 16 — Modifiche al Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. 171/2005)

Articolo molto corposo con numerose modifiche puntuali:

Art. 2 — Unità adibite a uso commerciale:

  • Nuovo comma 2-ter: quando la locazione da un privato a favore di imprese di noleggio è annotata, l’uso commerciale è effettuato esclusivamente dall’impresa di locazione e noleggio. È ammesso l’uso commerciale per periodi determinati dell’anno da specificare nell’annotazione.
  • Al comma 3, la dichiarazione sostitutiva per unità di Paese UE/terzo è sostituita con una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000), contenente: caratteristiche dell’unità, titolo, disponibilità, estremi della polizza assicurativa, certificazione di sicurezza e dotazioni di sicurezza.
  • Nuovo comma 4: le imbarcazioni adibite a uso commerciale possono essere usate, previa annotazione, anche per altri usi commerciali. Le unità di cui alla lettera a) non possono essere usate per attività non commerciali.

Art. 17 — Pubblicità/STED:

  • La ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità (rilasciata dallo STED) sostituisce la licenza di navigazione fino all’aggiornamento della medesima, per non più di 90 giorni. Nelle more è consentito il rilascio del ruolo, del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente.

Art. 24 — Rinnovo licenza di navigazione:

  • Lo STED rinnova la licenza entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti. La ricevuta STED sostituisce la licenza fino al rilascio.

Nuovo art. 26-ter — Prevenzione danni ambientali:

  • Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche con residenza/sede in Italia, devono dimostrare l’idoneità alla navigabilità tramite le certificazioni della bandiera o, in mancanza, tramite visita a un organismo tecnico notificato (ex D.Lgs. 5/2016). L’attestazione ha durata quinquennale.

Art. 31 — Navigazione temporanea:

  • Nuovo comma 4-ter: l’autorizzazione temporanea corredata dalla DCI abilita la navigazione in acque internazionali e acque interne e territoriali di Stati esteri, per il tempo necessario alle attività commerciali previste. Il documento è rilasciato previo pagamento di € 23,70 per diritti e compensi, da aggiornare almeno ogni due anni con decreto MIT/MEF.

Art. 39 — Patente nautica:

  • Al comma 5, dopo “contratto di lavoro” si inserisce “o di collaborazione“.

Nuovo art. 39-ter — Conversione di patenti nautiche estere:

  • I cittadini italiani iscritti AIRE che hanno conseguito un’abilitazione alla navigazione da diporto nello Stato estero di precedente residenza, a seguito di trasferimento della residenza in Italia (art. 43, c. 2, codice civile), possono richiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana.
  • La domanda è presentata all’autorità marittima competente per circoscrizione, con il titolo estero e il giudizio di idoneità (art. 60, D.M. MIT 29 luglio 2008, n. 146).
  • L’autorità marittima accerta i requisiti morali richiedendo il certificato del casellario giudiziale.
  • La patente italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione, le limitazioni mediche presenti sul titolo estero, nonché le eventuali limitazioni del giudizio di idoneità (se più severe, prevalgono).
  • Il titolo estero è restituito al richiedente.

Art. 40 — Responsabilità civile:

  • In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario (o locatore) è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o conducente all’autorità competente.
  • Nuovo comma 2-bis: in caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all’autorità competente dei dati del locatario o del conducente.

Art. 42 — Nuovo art. 42-bis — Locazione con prescrizione di comandante:

  • Il contratto di locazione può prevedere che l’imbarcazione sia comandata da un soggetto munito almeno di titolo professionale (art. 36-bis) designato dal locatario come comandante.
  • Il numero massimo di persone trasportate è 12 (escluso il comandante), salvo limite inferiore del certificato di omologazione.
  • Il contratto può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, deve essere conservato tra i documenti di bordo.

Art. 47 — Noleggio:

  • Dopo “per un determinato periodo” si inserisce “di tempo o per un itinerario concordato“.

Art. 48 — Nuovo comma 1-bis — Sicurezza navigazione:

  • Il noleggiante, il locatore o l’esercente hanno l’obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime italiane.

Art. 49 — Noleggio a tempo determinato:

  • Il noleggiante non provvede più al combustibile, acqua e lubrificanti se diversamente pattuito (il testo è sostituito eliminando il carattere suppletivo dell’obbligo).

Art. 49-bis — Noleggio occasionale:

  • Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile su ciascuna murata un contrassegno con la scritta “noleggio occasionale” di dimensioni minime 100 cm × 20 cm.
  • In assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto o del contrassegno previsto, si applica la sanzione.

Art. 49-septies, comma 14 — Istruttori pratici scuole nautiche:

  • Gli istruttori pratici devono possedere il certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale (non più il vecchio certificato).

Art. 49-octies — Centri di istruzione per la nautica:

  • I centri di istruzione per la nautica possono svolgere attività solo a favore di soggetti associati da almeno un anno al momento dell’iscrizione al corso di preparazione.
  • I controlli sulle articolazioni/affiliazioni locali includono la verifica dell’assenza di scopo di lucro, anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo.

Art. 49-nonies, comma 10 — Porti e approdi turistici:

  • Aggiunta la locuzione “nonché l’accosto per lo sbarco e l’imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio”.

Art. 53-quinquies — Sospensione licenza di navigazione:

  • I riferimenti sono aggiornati con il nuovo comma 1 e art. 55-bis.

Art. 55 — Sanzione:

  • È soggetto alla stessa sanzione chiunque eserciti le attività di cui all’art. 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all’art. 2, comma 3.

Art. 58 — Durata dei procedimenti:

  • Il termine per i procedimenti relativi alle unità da diporto scende da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione prescritta all’UCON (non più “prescritta”).

ART. 17 — Archivio telematico centrale delle unità da diporto

All’art. 3, comma 1, del D.P.R. 152/2018 (ATCN), dopo la lettera v) è inserita la lettera v-bis: l’indicazione dell’eventuale destinazione esclusiva all’attività agonistica ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 171/2005 deve essere annotata nell’archivio telematico.


ART. 18 — Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Modifica l’art. 7, comma 1, del D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006): i passaggi di proprietà di unità da diporto possono essere effettuati anche presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente da soggetti in possesso dell’attestato di idoneità professionale (art. 3, comma 1, lettera f), L. 264/1991), ottenuto previo esame limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare.

Vengono abrogati i commi 390 e 391 dell’art. 1 della L. 266/2005.


ART. 19 — Parametri tariffari minimi e massimi per la raccomandazione marittima

Sostituisce integralmente l’art. 16 della L. 135/1977. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali più rappresentative di agenzie raccomandatarie e armatori, stabilisce i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore deve versare al Fondo agenti marittimi e aerei.


ART. 20 — Protezione delle praterie di Posidonia oceanica

Introduce una norma di tutela ambientale specifica: l’ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell’ambiente marino, né determinare alterazione o frammentazione degli habitat marini sensibili o protetti, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

Sono considerati habitat sensibili:

  • a) Habitat di interesse comunitario (direttiva 92/43/CEE — habitat);
  • b) Habitat essenziali per specie protette o minacciate (Convenzione di Barcellona);
  • c) Habitat ad alta vulnerabilità biologica: praterie di fanerogame marine, biocostruzioni bentoniche e popolamenti coralligeni.

🔵 CAPO V — NAVIGAZIONE MARITTIMA E CANTIERISTICA


ART. 21 — Modifiche al Codice della Navigazione

Numerose modifiche al R.D. 30 marzo 1942, n. 327:

Art. 119 — Iscrizione nelle matricole della gente di mare:

  • I “comunitari” diventano “cittadini degli Stati membri dell’UE, degli Stati membri del SEE, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati“.
  • Possono essere iscritti nelle matricole anche i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.

Art. 120, comma 1, lettera c) — Cancellazione dalle matricole:

  • Sostituita con: “perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall’articolo 119” (testo più preciso rispetto alla formulazione precedente).

Nuovo art. 122-bis — Modalità delle annotazioni:

  • Viene introdotto un articolo specifico che disciplina le modalità delle annotazioni sui libretti di navigazione: eseguite dall’ufficiale o funzionario dell’ufficio marittimo o consolare che le firma apponendo il timbro.
  • Ove le annotazioni riguardino movimenti di imbarco/sbarco del comandante, l’ufficiale competente deve darne comunicazione entro 15 giorni all’ufficio marittimo di iscrizione del comandante.
  • Le annotazioni di imbarco/sbarco degli altri membri dell’equipaggio (diversi dal comandante) e del personale complementare sono effettuate dal comandante della nave, che le firma con indicazione della qualifica, con comunicazione entro 15 giorni all’ufficio marittimo di iscrizione del marittimo.

Nuovo art. 146-bis — Documenti per l’iscrizione:

  • Viene introdotta la procedura per l’iscrizione di navi nelle matricole o nei registri, specificando la documentazione richiesta (titolo di proprietà, certificato di stazza) e le procedure per navi costruite all’estero o provenienti da bandiera estera.

Nuovo art. 152-bis — Iscrizione provvisoria:

  • Disciplina l’iscrizione provvisoria della nave, rilasciato il passavanti provvisorio, con documentazione semplificata (copie in luogo degli originali) e impegno a presentare gli originali entro 6 mesi. In caso di inadempimento, l’iscrizione provvisoria perde efficacia.

Art. 156 — Cancellazione/ipoteche:

  • La fideiussione a garanzia dei diritti non trascritti può essere rilasciata anche da imprese debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 13 D.Lgs. 209/2005, codice delle assicurazioni private), a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale.
  • Aggiunto il riferimento al comma 67-bis del D.L. 1/2012.
  • Nuovo comma 8-bis: in caso di locazione a scafo nudo a straniero con iscrizione nel registro di uno Stato appartenente all’Unione europea, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione è consentita previa autorizzazione MIT.

Art. 169 — Carte, libri e documenti di bordo:

  • Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all’obbligo della tenuta del giornale di carico.
  • Aggiunto il riferimento al registro GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) che deve essere compilato in lingua italiana o inglese.

Art. 169-bis — Formato digitale: Viene introdotto un intero nuovo articolo che consente la formazione e conservazione di carte, libri e documenti di bordo in formato digitale e su supporti informatici. L’elenco dei documenti digitalizzabili include:

  • Giornale nautico e di macchina
  • Ruolo di equipaggio
  • Registro orario di lavoro a bordo
  • Registro degli infortuni
  • Giornale radiotelegrafico/GMDSS
  • Registro di carico/scarico medicinali stupefacenti
  • Registri Marpol 73/78 (allegati I, II, V e VI)
  • Registri emissioni NOx, zavorra, incrostazioni biologiche, scrubber

Art. 169-ter — Requisiti e specifiche tecniche: Le specifiche del formato digitale (requisiti tecnici, formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, estrazione, validazione) sono stabilite con uno o più decreti MIT, di concerto con il Ministero degli esteri.

Art. 169-quater — Norme fiscali: Per l’assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti digitali si applicano le modalità del D.M. Economia 17 giugno 2014.

Art. 169-quinquies — Strumenti di pagamento: Il pagamento di imposte di bollo e tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento telematici (art. 5 D.Lgs. 82/2005, Codice del consumo digitale).

Art. 174, comma 4 — Giornale di carico: Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all’obbligo della tenuta del giornale di carico.

Art. 177 — Tenuta dei libri di bordo:

  • La compilazione può avvenire in lingua italiana o inglese, salvo le annotazioni di pubblica fede per le quali è obbligatorio l’italiano.
  • Cancellazione della nave: l’armatore custodisce i libri per 5 anni inviando all’ufficio di iscrizione l’elenco dei libri custoditi.

Art. 179 — Nota di informazioni all’autorità marittima:

  • Il riferimento al “comandante della nave” è integrato con “o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante” anche al quinto comma.

Art. 569 — Ipoteca navale:

  • Alla lettera d), dopo “l’importo” si inserisce “e la valuta“;
  • Alla lettera f), aggiunte le parole “del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo“.

Nuovo art. 577-bis — Consolidamento dell’ipoteca:

  • In caso di cancellazione della nave per iscrizione in altro registro, l’ipoteca viene cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, tenendo conto della data di prima costituzione della garanzia (rilevante per il diritto fallimentare ex D.Lgs. 14/2019).

ART. 22 — Abrogazioni al regolamento per la navigazione marittima (D.P.R. 328/1952)

Vengono abrogati gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del D.P.R. 328/1952, le cui materie sono ora disciplinate direttamente dal Codice della navigazione (nelle versioni modificate dalla presente legge). Viene precisata la corrispondenza tra vecchi articoli del regolamento e nuovi articoli del Codice:

  • Art. 224 → nuovo art. 122-bis del Codice
  • Art. 315 → nuovo art. 146-bis del Codice
  • Artt. 363 e 365 → commi del nuovo art. 177 del Codice

ART. 23 — Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e al D.Lgs. 104/2011 (organismi riconosciuti):

  • Il modello per la dichiarazione di autorizzazione generale (art. 107) è approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), non più con un allegato fisso.
  • All’art. 176, comma 3 del D.Lgs. 104/2011: le ispezioni sulle navi all’estero che riguardano le regole 7 e 9 del capitolo I SOLAS sono effettuate da organismi riconosciuti.
  • La definizione di “Amministrazione” (art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 104/2011) viene aggiornata: il MIMIT è competente per le ispezioni ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e per il certificato di sicurezza passeggeri.
  • Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il MIT, affida i compiti di ispezione e controllo di cui al comma 3 agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda.
  • Gli organismi riconosciuti trasmettono anche copia del verbale di ispezione ordinaria sugli apparati radioelettrici di bordo.
  • Le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MIT e il MEF.

ART. 24 — Sostegno alla cantieristica regionale

Le regioni possono adottare, in coerenza con il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Le misure possono includere: agevolazioni fiscali sui tributi propri, contributi per l’innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.


CAPO V — NAVIGAZIONE MARITTIMA E CANTIERISTICA

Art. 21 — Modifiche al Codice della Navigazione

Gente di mare (art. 119)

  • Possono iscriversi nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi inerenti a servizi di coperta, macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni.

Cancellazione dalle matricole (art. 120)

  • Tra le cause di cancellazione è aggiunta la perdita dei requisiti di cittadinanza o residenza previsti dall’art. 119.

Modalità delle annotazioni sui libretti di navigazione (nuovo art. 122-bis)

  • Le annotazioni sui libretti sono eseguite dall’ufficiale o funzionario dell’ufficio marittimo o consolare.
  • Per i movimenti di imbarco/sbarco del comandante, l’ufficiale deve darne comunicazione entro 15 giorni all’ufficio marittimo di iscrizione.
  • Per gli altri membri dell’equipaggio, le annotazioni sono effettuate dal comandante della nave.

Documenti per l’iscrizione (nuovo art. 146-bis)

  • Per l’iscrizione nelle matricole, il proprietario deve presentare il titolo di proprietà, il certificato di stazza e (per navi estere) i documenti consolari.

Iscrizione provvisoria (nuovo art. 152-bis)

  • Una volta rilasciato il passavanti provvisorio, è possibile iscrivere la nave in via provvisoria, presentando copia dei documenti principali e con impegno a depositare gli originali entro 6 mesi.

Consolidamento dell’ipoteca (nuovo art. 577-bis)

  • In caso di cancellazione della nave per iscrizione in un altro registro, l’ipoteca è iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, con computo dei termini ai sensi del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019).

Formato digitale delle carte e documenti di bordo (nuovo art. 169-bis)

  • I registri, certificati e documenti previsti dalle Convenzioni IMO (giornale nautico, giornale di macchina, ruolo di equipaggio, registri MARPOL, registri zavorra, ecc.) possono essere formati e conservati in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche del CAD (D.Lgs. 82/2005).
  • Nuovi articoli collegati: art. 169-ter (requisiti e specifiche tecniche), art. 169-quater (norme fiscali), art. 169-quinquies (strumenti di pagamento digitali).

Art. 22 — Modifiche al Regolamento per la navigazione marittima (DPR 328/1952)

  • Sono abrogati gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento, i cui contenuti sono stati assorbiti dalle nuove norme del Codice della Navigazione introdotte dall’art. 21.

Art. 23 — Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo

  • Modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e il D.Lgs. 104/2011: la sorveglianza sugli apparati radioelettrici delle navi per la sicurezza della navigazione (SOLAS) è attribuita al MIT, mentre quella per il certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico è attribuita al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
  • Il MIMIT può affidare i compiti di ispezione e controllo a organismi riconosciuti, con proprio provvedimento adottato di concerto con il MIT.
  • Gli organismi riconosciuti devono trasmettere copia del verbale di ispezione ordinaria sugli apparati radioelettrici di bordo.

Art. 24 — Sostegno alla cantieristica regionale

  • Le regioni possono adottare, in coerenza con il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), misure di sostegno per la modernizzazione e sviluppo della cantieristica navale, incluse agevolazioni fiscali, contributi per innovazione tecnologica e formazione professionale specializzata, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

🔵 CAPO VI — MISURE SCOLASTICHE, SANITARIE, CULTURALI, DI RICERCA, PESCA E AMBIENTE


ART. 25 — Isole minori

Comma 1 — Personale scolastico: Con decreto del Ministro dell’istruzione (di concerto con il Ministro per le politiche del mare), è previsto un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provinciali di supplenza per i docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole delle isole minori per almeno 180 giorni. Ulteriore punteggio aggiuntivo per chi ha prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie. Anche per le procedure di mobilità viene determinato un punteggio aggiuntivo per i docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle piccole isole. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Comma 2 — Personale sanitario: Con decreto del Ministro della salute (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni) vengono definiti i criteri valutativi per le aziende sanitarie che possono valorizzare l’attività prestata presso strutture sanitarie e sociosanitarie nei territori delle isole minori (allegato A, L. 448/2001), nei bandi di reclutamento del personale.


ART. 26 — Servizio di rifornimento idrico

Modifica il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010):

  • Nuovo art. 22-bis: il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando l’art. 6 della L. 378/1967.
  • All’art. 111, comma 1, lettera d): il riferimento al “concorso al rifornimento idrico delle isole minori” è aggiornato con il rimando alla nuova disposizione (art. 22-bis) e alle nuove modalità di svolgimento delle funzioni di ente esecutore (art. 6 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023).

ART. 27 — Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale

Modifica l’art. 143, comma 4, lettera b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004): all’elenco delle aree gravemente compromesse o degradate dove non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per interventi di recupero e riqualificazione, vengono aggiunte le aree interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all’interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali (art. 5, L. 84/1994).


ART. 28 — Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare

Modifica l’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 104/2017 (attuazione direttiva 2014/52/UE — VIA): alle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi vengono aggiunte, oltre alle considerazioni sulla qualità della valutazione di impatto ambientale, le opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al MIUR, con particolare attenzione agli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest’ultima come substrato artificiale (e.g. habitat coralligeni su piattaforma).


ART. 29 — Attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico degli enti pubblici di ricerca

Il Ministero dell’università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali per la gestione sostenibile delle risorse marine e costiere.

Gli enti pubblici di ricerca (e enti regionali e università) con specifiche competenze nelle materie della legge possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche e nei limiti delle risorse disponibili, forme di collaborazione e supporto per il raggiungimento degli obiettivi della legge. Possono fornire: dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico anche attraverso le proprie infrastrutture, e formativo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.


ART. 30 — Regime previdenziale agevolato per il reimbarco in caso di arresto definitivo dell’imbarcazione da pesca

Per salvaguardare i livelli occupazionali del settore della pesca marittima, alle imprese che imbarcano lavoratori che abbiano precedentemente lavorato su imbarcazioni per le quali sono state adottate misure di arresto definitivo (art. 20, Regolamento UE 2021/1139 — FEAMPA) è riconosciuto uno sgravio contributivo del 50% degli oneri previdenziali e assistenziali per 24 mesi.

Condizioni:

  • Il pescatore ha lavorato almeno 90 giorni (anche non consecutivi) nei 24 mesi precedenti la domanda;
  • Il nuovo imbarco avviene entro 3 mesi dalla cancellazione dell’unità da pesca demolita;
  • L’imbarco non sostituisce personale sbarcato non volontariamente o fuori dai casi di risoluzione di diritto del contratto.

Copertura finanziaria: limite massimo 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante riduzione del Fondo per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a), D.L. 185/2008).


ART. 31 — Ammortizzatori sociali per il settore della pesca

Al fine di dare piena attuazione all’art. 8, comma 4, della L. 457/1972 (pesca marittima), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’agricoltura (di concerto con il MEF), entro 90 giorni dall’entrata in vigore, sono definite: le causali di intervento dell’integrazione salariale a beneficio dei lavoratori e le modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.


ART. 32 — Modifiche al D.P.R. 328/1952 in materia di pesca

Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato alle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione:

  • Art. 254-bis, comma 2, n. 2, lettera a) è abrogata (eliminazione di un vecchio limite geografico per il padrone marittimo di seconda classe per la pesca).
  • Art. 257, comma 2, n. 2 è sostituito: il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi fino a 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, Mar Nero, Mar d’Azov, Mar Rosso, lungo le coste dell’Arabia e dell’India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.

ART. 33 — Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

Modifica l’art. 2, comma 339, della L. 244/2007: la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette è aggiornata. L'”Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)” è sostituito con l'”Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)“. Vengono aggiunti:

  • Un esperto del Ministero dell’agricoltura;
  • Un esperto del Ministero dell’università e della ricerca;
  • Un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee;
  • Un esperto designato dalle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale più rappresentative.

Il Ministero dell’ambiente provvede alla ricostituzione di tutte le commissioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore.

Copertura finanziaria: 54.000 euro annui per il trattamento di missione del rappresentante della FIPSAS, a decorrere dal 2026, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente (missione “Fondi da ripartire” del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).


🔵 CAPO VII — DISPOSIZIONI FINALI


ART. 34 — Delega al Governo per recepimento della Direttiva (UE) 2024/1785

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che modifica:

  • La direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED — prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
  • La direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Il decreto è adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con numerosi Ministri, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti (entro 30 giorni, prorogabili di 90 in prossimità della scadenza).

Principi e criteri direttivi specifici:

  • Attribuire alla competenza regionale le procedure autorizzative per gli allevamenti;
  • Introdurre la possibilità di emanare requisiti generali vincolanti in sostituzione delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA);
  • Recepire l’art. 27-bis della direttiva 2010/75/UE;
  • Assicurare il conseguimento degli obiettivi ambientali locali;
  • Riordinare le procedure per il rilascio delle AIA;
  • Chiarire le disposizioni in materia di risarcimento e indennizzo per danni sanitari;
  • Riordinare i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento e le procedure per modifiche alle BAT (migliori tecniche disponibili);
  • Prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate;
  • Assicurare la partecipazione effettiva dell’Italia allo scambio di informazioni tecniche (INCITE).

ART. 35 — Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione della legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.


ART. 36 — Zona economica esclusiva

Modifica l’art. 2, comma 1, della L. 91/2021 (istituzione della ZEE): le parole “i diritti sovrani” sono sostituite con “i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti“. Si tratta di un ampliamento del contenuto dei diritti esercitabili dall’Italia nella zona economica esclusiva, in linea con l’art. 56 UNCLOS.


ART. 37 — Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 10 maggio 2026 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026).


📋 RIEPILOGO SCHEMATICO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Area tematica Principale novità
Governance del mare CIPOM rafforzato, concerto obbligatorio, Piano quadriennale
Diritto del mare Prima istituzione formale della zona contigua (24 miglia)
Cartografia Nuove linee di base ETRS89, abrogazione D.P.R. 816/1977
Turismo subacqueo Disciplina organica ex novo: centri, istruttori, guide, zone turistiche, sanzioni
Nautica da diporto Patente nautica senza esami per italiani AIRE, nuovo art. 26-ter (tutela ambientale), locazione con comandante, noleggio occasionale aggiornato
Gente di mare Accesso a istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica; nuove modalità annotazioni libretti
Digitalizzazione Documenti di bordo in formato digitale (169-bis, 169-ter, 169-quater)
Cantieristica Misure regionali di sostegno in sinergia con Codice degli incentivi
Pesca Sgravio contributivo 50% per reimbarco post-arresto definitivo; nuovi ammortizzatori; ISPRA nelle commissioni aree protette
Ambiente Tutela Posidonia oceanica; riutilizzo piattaforme offshore con finalità di ricerca
Direttiva IED Delega al Governo per recepimento entro 30 giugno 2026
ZEE Ampliamento dei diritti esercitabili (sovranità + giurisdizione + altri diritti)

Allegato 1

Contiene le coordinate geografiche (sistema ETRS89) delle linee di base del mare territoriale italiano per l’Italia continentale, la Sicilia e la Sardegna (209 punti totali), parte integrante della legge ai sensi dell’art. 7.

Scarica qui il testo del decreto: DDL Mare 2026

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