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L’A.N.S. è Organismo Ispettivo riconosciuto dal Ministero dei Trasporti nonché accreditato al Parlamento Europeo 

Organismo Notificato alla Commissione Europea

A.N.S. è Organismo Ispettivo riconosciuto ed abilitato ai sensi del DPR 462/01 dal
Ministero dello Sviluppo Economico
D.M. del 26/09/2007 Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/07 e
D.M. del 24/09/2012 Gazzetta Ufficiale N. 238 del 11 Ottobre 2012
Ente Notificato alla Commissione Europea per la Nautica NB2405
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dello Sviluppo Economico

Direttiva Comunitaria 94/25/CE – 2003/44/CE
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.98 del 27/04/2012

www.anseuropa.it


NESW è Ufficio Autorizzato A.N.S. a Milano

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Per qualsiasi info sui seguenti servizi, non esitare a contattarci allo 0283419865 oppure al 335296612 o inviaci una email a agenzia@nesw.it saremo lieti di poterti aiutare

Elenco Servizi:
 Annotazioni di Sicurezza
 Idoneità al Noleggio
 Marcatura CE Imbarcazioni
 Marcatura CE Componenti
 Estensione Limiti Navigazione
 Post Construction Assessment
 Variazioni strutturali
 Aumento Persone Trasportabili
 Sostituzione Motore
 Barche di importazione
 Emissioni Acustiche
 Emissioni Gas di Scarico
 Prove di Laboratorio
 Corsi di Formazione
 Verifiche ispettive Dpr 462/01

CERTIFICATO DI SICUREZZA UNITA’ DA DIPORTO

Le novità introdotte dal nuovo Codice della Navigazione rispetto al rinnovo del Certificato di Sicurezza delle unità da diporto agevolano di molto il diportista. La visita di rinnovo del certificato di sicurezza viene effettuata da uno degli Enti presenti sul sito ufficiale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it/diporto.

Il rinnovo può essere richiesto direttamente ad ANS tramite il nostro ufficio NESW di Milano in Via Teglio 9, aperto dalle ore 10 alle ore 18:00 in orario continuato dal lunedì al venerdì, concordando data, luogo ed ora della visita. Al superamento della stessa l’ANS rilascerà un attestato di idoneità ed apporrà un timbro rosso sul certificato di sicurezza approvandone il rinnovo per ulteriori anni 5.

Nel caso di eventi straordinari il diportista dovrà richiedere all’Organismo una visita straordinaria (convalida).


CERTIFICATO DI IDONEITA’ AL NOLEGGIO

RILASCIO – RINNOVO – CONVALIDA

Il certificato di idoneità al noleggio è obbligatorio quando l’unità da diporto (imbarcazione o natante) viene utilizzata per l’attività di noleggio, ovvero, quandol’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Il certificato d’idoneità al noleggio viene rilasciato previa visita ispettiva da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza ed il certificato ha una validità triennale.

Rientrano nelle attività di noleggio anche: il traino di piccoli gommoni e giochi d’acqua, il volo ascensionale, le brevi gite turistiche in mare, lo sci nautico per conto terzi, unità di appoggio (diving).

Riferimenti normativi: Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146)

Periodicità delle visite: il rinnovo del certificato di idoneità al noleggio è previsto dopo 3 anni dal rilascio

Convalida del certificato (visita occasionale): viene richiesta a seguito di gravi avarie o a seguito di notevoli mutamenti dell’unità da diporto


MARCATURA “CE” UNITA’ DA DIPORTO
Da 2,5 a 24 metri di lunghezza

Il servizio consiste nella Certificazione delle unità da diporto (da 2,5 a 24 mt. di lunghezza) ai sensi della Direttiva 94/25/CE modificata dalla Direttiva 2003/44/CE, ai fini della marcatura CE, necessaria per la sua immissione in commercio all’interno della Comunità Europea di unità da diporto nuove, modificate o riparate. La Direttiva si applica alle unità da diporto destinate alla navigazione in acque marittime ed interne ed a scopi sportivi e ricreativi e senza fini di lucro; si applica inoltre ad unità da diporto utilizzate ai fini commerciali quali locazione, noleggio, insegnamento della navigazione da diporto e appoggio per immersioni subacquee.
Le disposizioni si applicano, per quanto riguarda la progettazione e costruzione a:

    • unità, anche parzialmente completate, con lunghezza da 2,5 a 24 mt
    • moto d’acqua (immesse sul mercato o in servizio dopo il 1 gennaio 2005)

MARCATURA CE  DEI COMPONENTI
DIRETTIVA 94/25/CE – DLGS 171/2005

  • Protezione antincendio per motore entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo “Stern drive”

  • Dispositivo di impedimento dell’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata

  • Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando

  • Serbatoi destinati ad impianti fissi e tubazioni del carburante

  • Boccaporti e oblò prefabbricati

Servizio rivolto a: cantieri navali, fabbricanti di componenti e/o mandatari, fabbricanti di moto d’acqua e/o mandatari, artigiani navali, importatori, studi di progettazione.


ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE SU NATANTI

Natanti senza “Marcatura CE”: • I natanti da diporto, costruiti in base alla legge 50\1971 (con esclusione di quelli da spiaggia denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e acquscooter, disciplinati dalle ordinanze locali), possono navigare: • entro sei miglia dalla costa: se prototipi; • entro 12 miglia dalla costa: se prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Tali unità per navigare a distanza fino a 12 miglia devono essere muniti della certificazione di omologazione e della dichiarazione di conformità, da tenere a bordo nel corso della navigazione; • le unità da diporto, iscritte nei registri e poi cancellate, abilitate alla navigazione senza limite o entro le venti miglia, possono navigare entro 12 miglia dalla costa, a condizione che siano munite dell’estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D) dal quale si rilevano gli estremi dell’abilitazione. • Gli acquascooter possono navigare fino ad un miglio dalla costa.

• I singoli natanti (prototipo o di serie non omologata), per navigare a fino a 12 miglia devono essere riconosciuti idonei dal nostro Organismo notificato. Per ottenere la certificazione basta prendere contatti con i nostri uffici o sedi regionali ai fini della visita del natante e del rilascio dell’attestazione di idoneità (non è previsto che il documento debba essere vistato dall’Autorità marittima).

Natanti con “Marcatura CE” I natanti da diporto con marchio CE, a similitudine delle imbarcazioni, possono navigare, secondo la nuova legge, a qualsiasi distanza dalla costa nei limiti delle condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite per ciascuna categoria di progettazione.


PCA – POST CONSTRUCTION ASSESSMENT

Certificazione Successiva alla Costruzione

In cosa consiste il servizio

Il servizio consiste in una procedura di certificazione successiva alla costruzione (PCA – Post Construction Assessment) di unità da diporto (natanti, imbarcazioni e moto d’acqua), prevista dall’art. 8 della Direttiva 94/25/CE.
Si applica quando una persona fisica o giuridica (diversa dal fabbricante o mandatario) che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio, si assume la responsabilità  per la conformità del prodotto. Tale persona deve fornire all’Ente di certificazione notificato tutti i dati tecnici e i documenti disponibili per consentire la valutazione di conformità ai requisiti della direttiva. Dopo tale dichiarazione il richiedente potrà apporre una targhetta indicante:

o    la marcatura CE;

o    il numero identificativo CIN (Craft Identification Number)


MODIFICHE STRUTTURALI UNITA’ DA DIPORTO
Dlgs 171/2005

Unità marcate CE:

Ogni modifica dei parametri tecnici indicati nella Dichiarazione di Conformità, con particolare riferimento ai requisiti essenziali di cui al Dlgs 171/2005, porta a considerare l’unità alla stregua di una nuova costruzione e pertanto deve essere sottoposta alla procedure previste per una nuova marcatura (procedura di valutazione successiva alla costruzione).


SOSTITUZIONE MOTORE

Unità ante Direttiva 94/25/CE iscritte ai RID:

Le imbarcazioni interessate da una rimotorizzazione, che non comporti l’aumento del 15% massimo della potenza motore tale da essere considerata modifica non rilevante, può essere sottoposta a visita di convalida del certificato di sicurezza semprechè i requisiti essenziali di sicurezza previsti siano rispettati e non vengano variati i dati essenziali di omologazione. ANS verifica, sotto la propria responsabilità, che la modifica del motore non abbia comportato variazioni sostanziali alla galleggiabilità ed alla stabilità, nonchè al massimo carico trasportabile, in persone e bagagli, o alla manovrabilità e non siano state apportate modifiche alla struttura dell’imbarcazione, sia per motore entrobordo che fuoribordo, tali da inficiare la sicurezza. Nel caso contrario, l’unità deve essere sottoposta alle procedure previste per una nuova marcatura secondo i dettami dell’art.9 del Dlgs 171/2005 (procedura di valutazione successiva alla costruzione)

Unità ante Direttiva 94/25/CE (natanti ed imbarcazioni):

Per le unità interessate da una rimotorizzazione che comporti l’aumento oltre il 15% massimo della potenza motore, si ritiene che tale modifica abbia conseguenze dirette sui requisiti essenziali di sicurezza, con particolare riferimento alla struttura ed alla stabilità e manovrabilità e che pertanto l’unità debba essere considerata alla stregua di nuova costruzione. Essa dovrà conseguentemente essere sottoposta alle procedure previste per una nuova marcatura CE, secondo i dettami dell’art.9 del Dlgs 171/2005 (procedura di valutazione successiva alla costruzione)


EMISSIONI  ACUSTICHE  E  GAS DI SCARICO

Il servizio consiste nella certificazione delle emissioni acustiche e dei gas di scarico di moto d’acqua, motori di propulsione installati o destinati ad essere installati su imbarcazioni da diporto ed imbarcazioni da diporto stesse ai sensi della Direttiva 2003/44/CE, ai fini della marcatura CE del prodotto, necessaria per la sua messa in commercio nella Comunità Europea. Le procedure di valutazione variano a seconda della tipologia di emissioni.. Si applica alle unità da diporto destinate alla navigazione di acque marittime ed interne ed a scopi sportivi e ricreativi e senza fini di lucro; si applica inoltre ad unità da diporto utilizzate a fini commerciali quali locazione, noleggio, insegnamento della navigazione da diporto ed appoggio per immersioni subacquee.

Le emissioni acustiche si applicano a:
Unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato
Unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell’unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i 5 anni successivi alla trasformazione
Moto d’acqua
Motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto
Le emissioni di gas di scarico si applica a:
Motori di propulsione installati o destinati ad essere installati su o in unità da diporto o moto d’acqua


VERIFICHE ISPETTIVE PER CANTIERI E RIMESSAGGI
Verifiche ispettive periodiche degli impianti di terra e delle scariche atmosferiche Dpr 462/01

ANS è un Organismo di Ispezione di tipo A (equiparato alla ASL) ai sensi del D.P.R.n.462/01, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed operante secondo le norme UNI-CEI EN 45004.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare regolare manutenzione degli impianti ed è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica da parte di Organismi Ispettivi alle seguenti scadenze:

  • biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio di incendio o soggetto a normativa specifica;
  • quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri luoghi.

Effettuata quindi la verifica l’Organismo rilascia un verbale che il datore di lavoro è tenuto a conservare ed esibire in caso di controllo dalle autorità di pubblica vigilanza.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ispesl e alle Asl/Arpa la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti ed il trasferimento o lo spostamento degli impianti.


 

Cosa aspetti, chiamaci subito allo 0283419865 oppure invia una mail a agenzia@nesw.it e saremo lieti di farti avere tempestivamente un preventivo appropriato alle tue esigenze.

NESW S.r.l.

Scuola Nautica Aut. MI n° 4028

Studio di Consulenza Trasporti Aut. MI n° 6715

S.Te.D. (Sportello Telematico del Diportista)

Ufficio Autorizzato A.N.S. (Organismo Ispettivo per le Certificazioni Nautiche)

S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista)

Via Teglio 9, 20158 Milano

Segreteria aperta da LUN a VEN in orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00

tel: 0283419865 - tel/fax: 0236583969 - mobile: 335296612
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