Dal 13 febbraio 2018, l’obbligo di Patente Nautica ha subito una modifica per quanto concerne le motorizzazioni delle barche.
In poche parole, mentre prima si ritenevano determinati criteri grazie ai quali tutti i motori 40.8 CV di nuova generazione rientravano nella possibilità di essere condotti da persone prive della patente nautica, adesso non è più cosi!
Infatti, con il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 viene revisionato ed integrato il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018)
Grazie all‘art. 29 sono state apportate delle modifiche che hanno reso obbligatoria la patente nautica per la conduzione e il comando di tutte le unità navali in cui è installato un motore aventi le seguenti caratteristiche:
- cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi,
- cilindrata superiore a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo
- cilindrata superiore a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo
- cilindrata superiore a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato
- cilindrata superiore a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato
- e comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40, 8 CV.”
Cliccando nell’immagine sotto trovi il testo completo della norma:
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