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Il 13 febbraio 2018 è una data storica per la nautica da diporto italiana: entra in vigore la riforma del codice della nautica!

Infatti, in tale data, grazie al decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 viene revisionato ed integrato il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)
(GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018)

I punti chiave del nuovo Codice della Nautica:

  • l’introduzione delle navi storiche
  • la semplificazione delle procedure di iscrizione, con un tempo limite per il rilascio dei documenti
  • la licenza di navigazione provvisoria
  • la riforma della patente nautica
  • il diritto al rifugio e il transito gratuito per le prime ore della giornata nei marina
  • il rilascio anche preventivo del bollino blu all’esito favorevole di un controllo al fine di evitarne la duplicazione
  • previste le nuove attività commerciali di assistenza all’ormeggio e di assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni (24m)
  • la regolamentazione del noleggio di natanti
  • la cancellazione delle procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse unità della stessa impresa
  • la semplificazione dell’uso della targa temporanea e delle prove tecniche in mare per le aziende
  • introduce l’archivio telematico e lo sportello telematico del diportista per tutte le operazioni inerenti i documenti e la proprietà (S.Te.D.) – finalmente terminano le procedure medioevali che la nautica era costretta a subire a causa dei regimi compartimentali e cartacei
  • fissa limiti temporali stringenti per il rilascio dei documenti e il nulla osta per la cancellazione dai registri
  • consolida il Bollino Blu, rilasciato per evitare la duplicazione dei controlli, che può essere ottenuto anche su richiesta, dalle unità commerciali e sulle acque interne
  • tutela i natanti, confermando la non iscrizione fino a 10 m e ne consente l’uso commerciale con la patente nautica
  • esclude l’esame per l’uso del VHF sui natanti e per tutti coloro in possesso di un certificato RTF – cessa l’allarme!
  • chiarisce alcuni aspetti del leasing e consente anche all’utilizzatore di effettuare le operazioni inerenti l’unità
  • sostiene lo sviluppo della cantieristica e del refitting attraverso le semplificazioni dell’uso della targa prova, l’iscrizione provvisoria delle unità, la semplificazione dei registri per le unità iscritte al registro internazionale
  • riconosce piena dignità alle attività commerciali
  • introduce nuove figure professionali, tra cui il mediatore del diporto e l’istruttore di vela
  • disciplina le scuole nautiche, riconoscendo loro la professionalità sulla formazione dei candidati al conseguimento della patente nautica e perseguendo in maniera decisiva coloro che esercitano abusivamente tale professione, con la chiusura immediata dell’esercizio e sanzioni da 5000 a 15000 €
  • riconosce l’assistenza all’ormeggio nei porti turistici e l’assistenza e traino in mare – fine della attività lecite ma non riconosciute
  • applica la normativa del diporto alle unità iscritte al Registro internazionale
  • prevede le motorizzazioni GPL
  • istituisce la Giornata del Mare – l’11 aprile – nelle scuole di ogni ordine e grado – finalmente un paese che è una passerella sul mare inizierà con la divulgazione della  cultura nautica!

Di seguito il testo completo della Legge

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229 (G.U. n. 23 del 29.1.2018)

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);

Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1), e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (2), e successive modificazioni, recante approvazione del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (3), e successive modificazioni, recante codice della navigazione;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (4), recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 (5);

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (6), e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413 (7), e successive modificazioni, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (8), e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 (9), e successive modificazioni, recante disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (10), e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (11), e successive modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (12), e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l’esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472 (13), e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (15), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (16), e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167 (17), e successive modificazioni, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile e, in particolare, l’articolo 5 che prevede l’adozione di un decreto del Ministero della sanità concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità delle attività sportive, per la parte relativa all’attività agonistica;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (18), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (19), recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (20), recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (21), recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (22), e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (23);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (24), e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (25), e successive modificazioni, recante codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (27), e successive modificazioni, recante codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE (28) relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (29), e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (30), e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (31), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (32), e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33), e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE (34) relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (35), e successive modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (36);

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (38), relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (39), recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (40), recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 (41), sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (42), e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (43), e successive modificazioni, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (44), e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (45), e successive modificazioni, recante regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (46), e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (11), in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (47), e successive modificazioni, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (23);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (48), recante regolamento concernente l’approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (49), e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), e recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (50), e successive modificazioni, recante regolamento concernente l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, e successive modificazioni, recante modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (32), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013 (51), recante definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale di unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016 (52), recante determinazione dei diritti da corrispondere per l’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (53), recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017 (54), recante adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017 (55), recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell’adunanza del 19 ottobre 2017;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi, nell’adunanza del 12 ottobre 2017;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (17);

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;


Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14).”;
  2. b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. (18)”.

 

Art. 2 Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Unità da diporto utilizzata a fini commerciali”;
  3. b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: “c-bis) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
    c-ter) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3.”;
  4. c) al comma 2, le parole: “nei relativi registri di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  5. d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.”;
  6. e) al comma 3, dopo le parole: “siano svolte”, sono inserite le seguenti: “stabilmente in Italia” e le parole: “all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizion444e sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona” sono sostituite dalle seguenti: “allo Sportello telematico del diportista (STED)” e le parole: “timbrata e vistata dalla predetta autorità” sono sostituite dalle seguenti: “validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)”.

 

 

Art. 3 Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. L’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Definizioni 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

  1. a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  2. b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14);
  3. c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
  4. d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);
  5. e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
  6. f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
  7. g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d’acqua;
  8. h) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.”.

 

 

Art. 4 Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37).”.

 

 

Art. 5 Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iscrizione”;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).”;
  4. c) al comma 2, dopo le parole: “Il proprietario” sono inserite le seguenti: “o l’utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o”;
  5. d) al comma 3, le parole: “nei registri delle imbarcazioni da diporto” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)” e le parole: “dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33)”;
  6. e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto.”.

 

 

Art. 6 Iscrizioni di navi da diporto

  1. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono inseriti i seguenti:

“Art. 15-bis. Iscrizione di navi da diporto

  1. Il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l’iscrizione, anche provvisoria, nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
  2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l’estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
  3. La presentazione di un certificato dell’autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l’avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
  4. Nel caso in cui nell’estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell’unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di stazza o l’attestazione provvisoria di cui al comma 2.
  5. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell’impresa individuale o della società esercente le attività di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’articolo 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.
  6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

 

 

Art. 15-ter Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

  1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (18).
  2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
  3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
  4. a) la licenza di navigazione di cui all’articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
  5. b) il ruolino di equipaggio, di cui all’articolo 38;
  6. c) il libro unico di bordo.
  7. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
  8. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l’atto di nazionalità di cui all’articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all’articolo 170 del medesimo codice.”.

 

 

Art. 7 Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “sul registro di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  3. b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1, a seguito dell’annotazione della perdita di possesso di cui all’articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione.”.

 

 

Art. 8 Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, dopo le parole: “sessanta giorni” sono inserite le seguenti: “o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi giorni” e le parole: “nei rispettivi registri di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  3. b) al comma 2, le parole: “dall’ufficio di iscrizione” sono sostituite dalle di iscrizione dell’unità che, previa presentazione” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio di seguenti: “dallo Sportello telematico del diportista (STED)”;
  4. c) al comma 3, le parole: “all’ufficio conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)” e le parole: “l’ufficio di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)”;
  5. d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.”.

 

 

Art. 9 Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

 

  1. All’articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “nei registri di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  3. b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.”.

 

Art. 10 Modifiche all’articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iscrizione di imbarcazioni da diporto”;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33).”;
  4. c) al comma 2, le parole: “dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33)”;
  5. d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Qualora il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.”;
  6. e) al comma 4, le parole: “dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33)”;
  7. f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all’ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’articolo 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. È fatta salva la facoltà per il proprietario o dell’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.”.

 

 

Art. 11 Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto”;
  3. b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata: a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa; b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.”;
  4. c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.”;
  5. d) al comma 3, le parole: “all’ufficio che li ha rilasciati” sono sostituite dalle seguenti: “a uno Sportello telematico del diportista (STED)”.

 

 

Art. 12 Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  3. b) il primo comma è abrogato;
  4. c) al comma 2, le parole: “dai registri di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)” e all’alinea dopo le parole: “può avvenire” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice: “;
  5. d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
    “2-bis. Il proprietario che intende vendere all’estero la nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.
    2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (7).
    2-quater. Ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (7), decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.”.

 

 

Art. 13 Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “licenza di navigazione, ” sono inserite le seguenti: “anche provvisoria, “;
  3. b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “licenza di navigazione” sono inserite le seguenti: “, anche provvisoria, ” e le parole: “rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314” sono sostituite dalle seguenti: “UE, rilasciata, ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33)”;
  4. c) ai commi 1 e 2, le parole: “dall’ufficio che detiene il relativo registro” sono sostituite dalle seguenti: “dallo Sportello telematico del diportista (STED)”.

 

 

Art. 14 Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “unità da diporto” sono sostituite dalle seguenti: “navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, “;
  3. b) al comma 2, dopo le parole: “e la sigla di iscrizione” sono inserite le seguenti: “ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (16), ” e le parole: “il nome del proprietario” sono sostituite dalle seguenti: “il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario” e le parole: “l’ufficio di iscrizione e” sono soppresse;
  4. c) al comma 5, le parole: “al competente ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “allo Sportello telematico del diportista (STED)”;
  5. d) al comma 6, le parole: “dai rispettivi uffici di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “dallo Sportello telematico del diportista (STED)”.

 

 

Art. 15 Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero” sono soppresse e dopo le parole: “dello scafo” sono inserite le seguenti: “, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37)” e dopo le parole: “dell’apparato motore”, sono inserite le seguenti: “, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto”;
  3. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.”.

 

 

Art. 16 Dichiarazione di armatore

  1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 24-bis. Dichiarazione di armatore”

  1. Chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
  2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (19), ovvero verbalmente. In quest’ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.
  3. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.
  4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
    a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell’armatore;
    b) gli elementi di individuazione dell’unità.
  5. Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
    a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
    b) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.
  6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
  7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
  8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
  9. L’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell’unità e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
  10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.”.

 

 

Art. 17 Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica, la parola: “sigle” è sostituita dalla seguente: “numeri” e dopo la parola: “individuazione” sono aggiunte le seguenti: “dell’unità”;
  3. b) al comma 1, le parole: “nei registri” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)” e le parole: “dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici”; al secondo periodo la parola: “iscrizione” è sostituita con la seguente: “individuazione”;
  4. c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (16), possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione.”;
  5. d) al comma 2, le parole: “delle sigle” sono sostituite dalle seguenti: “dei numeri”;
  6. e) al comma 3, la parola: “anche” è soppressa e le parole: “nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.”;
  7. f) il comma 4 è abrogato.

 

 

Art. 18 Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica, dopo la parola: “sicurezza”, sono inserite le seguenti: “e certificato di idoneità al noleggio”;
  3. b) al comma 1, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalla seguenti: “dal regolamento di attuazione del presente codice”;
  4. c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.”.

 

 

Art. 19 Controlli di sicurezza della navigazione da diporto

  1. Dopo l’articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26) è inserito il seguente:

“Art. 26-bis. Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l’attuazione delle predette direttive.
  2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
  3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
  4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l’accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’articolo 39-bis del presente codice, all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall’articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (56).

 

 

Art. 20 Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera f)” e le parole: “nei registri di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  3. b) al comma 2, le parole: “nei registri delle imbarcazioni da diporto” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
  4. c) al comma 3, lettera b), le parole: “dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (33)” e, alla lettera c), le parole: “tavole a vela” sono sostituite dalle seguenti: “tavole autopropulse o non autopropulse” e dopo le parole: “metri quadrati, ” sono inserite le seguenti: “canoe, kajak”;
  5. d) al comma 4, le parole: “allegato II” sono sostituite dalle seguenti: “allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), e, comunque, entro dodici miglia dalla costa”;
  6. e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell’unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.”;
  7. f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
    “6-bis. L’utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all’articolo 2, è obbligato a:
    a) essere in possesso di patente nautica;
    b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
    c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-ter. Per l’utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.”.

 

 

Art. 21 Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), al comma 2, le parole:

“il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’importatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37)”.

 

 

Art. 22 Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) alla rubrica, dopo le parole: “apparati ricetrasmittenti di bordo” sono aggiunte le seguenti: “e dotazioni di sicurezza”;
  3. b) al comma 4, le parole: “all’ufficio di iscrizione dell’unità” sono sostituite dalle seguenti: “allo Sportello telematico del diportista (STED)”;
  4. c) ai commi 6 e 10, le parole: “Ministero delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo economico”;
  5. d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.”;
  6. e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
    “11-bis. Il conduttore dell’unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
    11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica.”.

 

 

Art. 23 Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), comma 1, le parole: “nei registri di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”.

 

 

Art. 24 Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, lettera b), le parole: “imbarcazioni o navi” sono sostituite dalla seguente: “unità” e alla lettera c), le parole: “imbarcazioni o navi” sono sostituite dalla seguente: “unità” e le parole: “saloni nautici internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero.”;
  3. b) al comma 2, le parole: “Il capo del circondario marittimo o il capo dell’ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l’impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia” e dopo le parole: “motori marini” sono inserite le seguenti: “, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto”;
  4. c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.”;
  5. d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
    “4-bis. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.”;
  6. e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.”;
  7. f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
    “6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell’autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Medical care”, a seconda che l’unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.”.

 

 

Art. 25 Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, alinea, dopo la parola “rilasciata” sono inserite le seguenti: “, anche in lingua inglese se richiesto, ” e, alla lettera b), le parole: “, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto” sono sostituite dalle seguenti: “o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice”;
  3. b) il comma 2 è abrogato.

 

 

Art. 26 Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. L’articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26) è abrogato.

 

 

Art. 27 Titoli professionali del diporto

  1. Dopo l’articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 36-bis. Titoli professionali del diporto

  1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
  2. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.”.

 

 

Art. 28 Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, dopo le parole: “da diporto” sono inserite le seguenti: “e da diporto utilizzate a fini commerciali” e dopo le parole: “richiesto dal proprietario” sono inserite le seguenti: “o dall’armatore”;
  3. b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità.”.

 

 

Art. 29 Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), le parole:

“Obbligo di patente” sono sostituite dalle seguenti: “Patenti nautiche”.

  1. All’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40, 8 CV.”;
  3. b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
    “6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.”;
  4. c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.”.

 

 

Art. 30 Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

  1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26) è inserito il seguente:

“Art. 39-bis. Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

  1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.
  2. Nell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
  3. a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
  4. b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
  5. c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l’applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
  6. d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.
  7. L’anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. L’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:
  9. a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (45), secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
  10. b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge;
  11. c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l’accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.”.

 

 

Art. 31 Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) ai commi 1 e 2, le parole: “della legge 24 dicembre 1969, n. 990” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (27)”;
  3. b) al comma 3, le parole: “L’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (27)”;
  4. c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
    “3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’articolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.”.

 

 

Art. 32 Modifiche all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, la parola: “titolare” è sostituita dalla seguente: “proprietario” e dopo le parole: “articolo 3, comma 1, ” sono inserite le seguenti: “iscritte nei registri nazionali, “;
  3. b) al comma 3, dopo le parole: “mediante modalità telematiche”, sono inserite le seguenti: “e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti”;
  4. c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.”.

 

 

Art. 33 Figure professionali per le unità da diporto

  1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Capo II-bis. Figure professionali per le unità da diporto Art. 49-ter. Mediatore del diporto

  1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
  2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
  3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (9), le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
  4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
  5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto medesimo.
  6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

 

 

Art. 49-quater. Attività del mediatore del diporto

  1. L’attività di cui all’articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (8), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (11), e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (46), assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
  3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza dell’Unione europea;
    b) età minima di 18 anni;

 

 

  1. c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
    d) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (15);
    e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
    f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
    g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (35).
  2. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.
  3. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Il mediatore del diporto di cui all’articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:
    a) ammonimento, che consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni;
    b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
    c) sospensione, che consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
    d) inibizione perpetua dell’attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. L’inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell’incolpato.
  5. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
  6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
    a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
    b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;
    c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
    d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
    e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;
    f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.
  7. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall’esercizio professionale dell’attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
  8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.
  9. L’inibizione perpetua dell’attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
    a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
    b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, secondo comma, del codice penale;
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
    d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
  10. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (8), gli altri soggetti interessati.
  11. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 

 

Art. 49-quinquies. Istruttore di vela

  1. È istituita la figura professionale dell’istruttore di vela.
  2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
  3. L’esercizio professionale dell’istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
  5. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.
  7. L’elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

 

 

Art. 49-sexies. Elenco dell’istruttore di vela e condizioni dell’iscrizione

  1. L’iscrizione va fatta nell’elenco nazionale dell’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies, comma 3. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
  2. Possono ottenere l’iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza dell’Unione europea;
    b) età minima di 18 anni;
    c) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (15);
    d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (35);
    e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
    f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework dell’Unione europea;
    g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
    h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge. 3. L’iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell’idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L’ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.
  3. L’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:
    a) ammonimento, che consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni;
    b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
    c) sospensione, che consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
    d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell’incolpato.
  4. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
  5. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
    a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
    b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;
    c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
    d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
    e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;
    f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.
  6. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall’esercizio professionale dell’attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
  7. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
  8. La radiazione può essere pronunciata a carico dell’istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
    a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
    b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, secondo comma, del codice penale;
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
    d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
  9. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (24), sono stabilite l’organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all’elenco nazionale dell’istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.”.

 

 

Art. 34 Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

  1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Capo II-ter. Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica Art. 49-septies. Scuole nautiche

  1. Le scuole per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
  2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.
  3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l’apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.
  5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.
  6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
  7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all’articolo 36- bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela di cui all’articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
  8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
  9. La scuola nautica deve svolgere l’attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
  10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale. 11. L’attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
    a) l’attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
    b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
    c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.
  11. L’attività della scuola nautica è inibita quando:
    a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
    b) viene meno l’attrezzatura tecnica o l’attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
    c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
  12. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell’attività, costituisce esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica l’istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l’attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (6).
  13. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
  14. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o l’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
  15. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
  16. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

 

 

Art. 49-octies. Centri di istruzione per la nautica

  1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di “Centri di istruzione per la nautica”. Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all’articolo 49-septies, comma 4.
  2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l’attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all’articolo 49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
  4. L’attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
    a) non si svolge regolarmente;
    b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49-septies, comma 7;
    c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.
  5. L’esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando:
    a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria;
    b) viene meno l’attrezzatura tecnica o l’attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
    c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
    d) l’istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
  6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.
  7. Nel caso in cui l’articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.
  8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
  9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l’articolo 49-septies, comma 16.”.

 

 

Art. 35 Strutture dedicate alla nautica da diporto

  1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Capo II-quater. Strutture dedicate alla nautica da diporto Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unità da diporto

  1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (47), devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
  2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell’otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
    a) fino a 50 posti barca: due;
    b) fino a 100 posti barca: tre;
    c) fino a 150 posti barca: cinque;
    d) fino a 250 posti barca: dieci;
    e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
    f) da 501 a 750 posti barca: venti;
    g) oltre 750 posti barca: venticinque.
  3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell’uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
    a) fino a 80 posti barca: uno;
    b) fino a 150 posti barca: due;
    c) fino a 300 posti barca: tre;
    d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
    e) da 400 a 700 posti barca: sei;
    f) oltre 700 posti barca: otto.
  4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere una banchina d’accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell’acqua. In alternativa è possibile l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
  5. La persona con disabilità che conduce l’unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all’autorità marittima competente.
  6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
  7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
  8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall’autorità marittima territorialmente competente.
  9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l’esposizione.
  10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
  11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (47), con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
  12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall’utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l’autorità o l’ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
  13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

 

 

Art. 49-decies. Campi di ormeggio attrezzati

  1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell’area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell’ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell’ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.
  2. Allo scopo di tutelare l’ecosistema, nell’ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l’ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità: a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall’ancoraggio delle unità da diporto; b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell’area marina; c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
  3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all’attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell’area marina protetta.
  5. Nell’allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all’individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l’ormeggio.
  6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
  7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all’Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all’Istituto idrografico della Marina militare.

 

 

Art. 49-undecies. Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

  1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all’articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell’autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

 

 

Art. 49-duodecies. Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

  1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l’inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.
  2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (12), previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall’attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all’articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l’assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
  3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l’incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all’operatore chiamato per l’assistenza di contattare immediatamente l’autorità marittima.
  4. Le attività comprese nell’ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
    a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all’attrezzatura velica;
    b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
    c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
    d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
  5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l’unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all’autorità marittima territorialmente competente.
  6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.
  7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell’imbarcazione utilizzata per il servizio.”.

 

 

Art. 36 Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è sostituto dal seguente:

“Titolo IV EDUCAZIONE MARINARESCA Art. 52 Giornata del mare e cultura marina

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.
  4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.
  5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.
  6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento della cultura del mare e dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.
  7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
  8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

 

 

Art. 37 Modifiche all’articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. L’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è sostituito dal seguente:

“Art. 53 Violazioni commesse con unità da diporto

  1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.
  3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all’articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
  6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
  7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
  8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
  9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
    a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
    b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
    c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
  10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.”.

 

 

Art. 38 Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza di alcool

  1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 53-bis Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool

  1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:
    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0, 5 e non superiore a 0, 8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
    b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0, 8 e non superiore a 1, 5 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
    c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
  3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro (g/l).
  4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l’unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
  5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
  6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (24), e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Qualora non sia possibile effettuare l’accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
  10. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0, 5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. 12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell’unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell’autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13. 13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.”.

 

 

Art. 39 Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

  1. Dopo l’articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 53-ter Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

  1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
    a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
    b) coloro che utilizzano l’unità da diporto a fini commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0, 5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito.
  3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
  4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
  5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell’articolo 53-bis, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.”.

 

 

Art. 40 Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Dopo l’articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 53-quater Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
  2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell’unità, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito.
  3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
  4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (24), nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell’unità da diporto si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
  6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.
  7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
  8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  9. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
  10. L’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all’esito della visita medica.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.”.

 

 

Art. 41 Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

  1. Dopo l’articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 53-quinquies. Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

  1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l’armatore o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
    a) per le violazioni di cui all’articolo 53, comma 1;
    b) per le violazioni di cui all’articolo 53-bis, comma 2;
    c) per le violazioni di cui all’articolo 53-ter, comma 2;
    d) per le violazioni di cui all’articolo 53-quater, comma 1;
    e) per le violazioni di cui all’articolo 55, comma 3;
    f) nei casi in cui le violazioni di cui all’articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
  2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.
  3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell’organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
  4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell’unità da diporto, di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (6).”.

 

 

Art. 42 Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. L’articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è sostituito dal seguente:

“Art. 54 Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

  1. Chiunque utilizza l’autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.”.

 

 

Art. 43 Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. L’articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è sostituito dal seguente:

“Art. 55 Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

  1. Chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
  2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4. 3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.”.

 

 

Art. 44 Sanzioni per danno ambientale

  1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 55-bis. Sanzioni per danno ambientale

  1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all’ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
  2. In caso di danno o pericolo di danno all’ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell’unità da diporto.”.

 

 

Art. 45 Modifiche all’articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.”.

 

 

Art. 46 Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

  1. Dopo l’articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è inserito il seguente:

“Art. 57-ter. Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (6), salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
  3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.
  4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell’unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.”.

 

 

Art. 47 Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1- bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.”.

 

 

Art. 48 Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. L’articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è sostituito dal seguente:

“Art. 59. Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14)

  1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
  2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.”.

 

 

Art. 49 Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), al comma 2, dopo la parola: “persone” sono inserite le seguenti: “o l’integrità ambientale”.

 

 

Art. 50 Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26) sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”;
    b) al comma 2, dopo le parole: “previsti dal comma 1” sono inserite le seguenti: “e 1-bis”;
    c) al comma 3 le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1-bis e 2”;
    d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).”.

 

 

Art. 51 Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) le parole: “nei registri” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
    b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”;
    c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); “;
    d) la lettera h) è abrogata;
    e) alla lettera l) le parole: “procedura di rilascio dell’autorizzazione alla” sono soppresse;
    f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.”.

 

 

Art. 52 Modifiche all’allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

  1. All’allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: “all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37)”.

 

 

Art. 53 Modifiche all’allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26)

  1. All’allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), le parole: “nei registri di imbarcazioni e navi” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”.

 

 

Art. 54 Modifiche all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (12)

  1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (12), dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto”.

 

 

Art. 55 Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (47)

  1. All’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (47), dopo le parole: “varo e rimessaggio” sono inserite le seguenti: “, anche a secco, “.

 

 

Art. 56 Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente e immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (12); “;
    b) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: “navi” sono inserite le seguenti: “e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali”.

 

 

Art. 57 Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172 (14)

  1. All’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), le parole: “e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate” sono soppresse.

 

 

Art. 58 Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37)

  1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo l’articolo 19, è inserito il seguente:

“Art. 19-bis. Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi

  1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
  2. Il fabbricante o l’importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.
  3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
  4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
    a) l’individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
    b) le procedure connesse all’applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;
    c) i requisiti che deve possedere l’impresa installatrice di cui al comma 2;
    d) l’adozione da parte dell’impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;
    e) le modalità con cui l’organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell’impresa installatrice;
    f) procedure per l’immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;
    g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;
    h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l’istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
    i) le procedure per l’istituzione presso l’amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;
    l) l’obbligo per le imprese installatrici di informare l’amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).”
  5. b) all’articolo 20, comma 1, le parole: “d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “e) ed f)”;
  6. c) all’articolo 31, comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) all’articolo 39, comma 3, le parole: “, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, ” sono soppresse;
  7. e) all’allegato II, il punto 1) è sostituito dal seguente: “1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;”.

 

 

Art. 59 Disposizioni attuative e abrogative

  1. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
    a) definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
    b) definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto;
    c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all’estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
    d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;
    e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell’istruttore e dell’insegnante validi per l’intero territorio nazionale;
    f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;
    g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
    h) per le unità da diporto e le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio e l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26);
    i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;
    l) definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l’accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell’articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
    m) individuazione dei criteri per l’indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
    n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all’articolo 15- ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14);
    o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;
    p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell’atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto applicabile;
    q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;
    r) definizione delle procedure e delle modalità per l’accertamento del tasso alcolemico;
    s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell’unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
    t) definizione dei criteri per l’individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l’elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;
    u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172 (14), nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (18);
    v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell’imbarcazione utilizzata;
    z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;
  2. aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
    1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention. 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
    2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l’applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;
  3. bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.

 

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
    a) il decreto di cui all’articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto;
    b) il decreto di cui all’articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto;
    c) il decreto di cui all’articolo 49-sexies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
    a) il decreto di cui all’articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (37), come introdotto dall’articolo 58 del presente decreto;
    b) il decreto di cui all’articolo 53-bis, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), come introdotto dall’articolo 38 del presente decreto.
  3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
  4. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26).
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26):
    a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
    b) articolo 42;
    c) articolo 43, commi 1 e 2;
    d) articolo 44.

 

 

Art. 60 Monitoraggio

  1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:
    a) occupati nell’indotto nautico globalmente considerato;
    b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
    c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
    d) immatricolazioni di nuove unità da diporto;
    e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26); f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26);
    g) dati e statistiche inerenti l’andamento generale del settore del diporto nautico.
  2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all’articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.

 

 

Art. 61 Disposizioni transitorie e finali

  1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (16), e all’adozione del decreto di cui all’articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26):
    a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all’entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
    b) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
    c) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (26), è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

 

Art. 62 Disposizioni finanziarie

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 2017 MATTARELLA GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri DELRIO, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ALFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ORLANDO, Ministro della giustizia PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze CALENDA, Ministro dello sviluppo economico GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare FEDELI, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca FRANCESCHINI, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo LORENZIN, Ministro della salute MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

Si ringraziano le principali associazioni di categoria grazie alle quali oggi la nautica ha fatto diversi passi in avanti dopo anni di stallo:

CONFARCA, UCINA, ASSIELA, ASSOMARINAS, ASSONAT

 


Di seguito una serie di link interessanti:

https://www.nautica.it/news/codice-della-nautica-confarca-finalmente-normativa-nazionale-labusivismo/

 

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-11-02/approvato-nuovo-codice-nautica-ecco-tutte-novita-191217.shtml?uuid=AEinTI2C

 

http://farevela.net/cms/2018/01/30/codice-della-nautica-vigore-dal-13-febbraio-2018/

 

https://guidaevai.com/blog/con-il-vento-in-poppa-verso-il-nuovo-codice-della-nautica

 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/526/Codice_della_nautica_-_osservazioni_UCINA_Confindustria.pdf

 

http://www.giornaledellavela.com/news/2017/11/07/come-funziona-nuovo-codice-della-nautica/

 

https://ucina.net/nuovo-codice-della-nautica-le-principali-novita/

 

https://www.messaggeromarittimo.it/pubblicato-codice-della-nautica/

 

 

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