Eventi Straordinari e Denuncia all’Autorità Marittima
(Sinistri marittimi: Incidenti nautici e Accidenti della navigazione)
Art. 60 del Codice della Nautica da Diporto
Col termine “evento straordinario” si intende un sinistro marittimo, inteso come “incidente nautico” nel quale restano coinvolte una o più imbarcazioni oppure come “accidente della navigazione” dovuto ad accadimenti o situazioni imprevedibili che possono inquadrarsi nel caso fortuito e nella forza maggiore, che occorso in mare aperto o nelle manovre in porto, mette gravemente a repentaglio la integrità, la navigabilità e la sicurezza della imbarcazione e/o la vita stessa delle persone a bordo (equipaggio e passeggeri della nave).
A causarlo può essere l’errore umano, ossia l’imprudenza o la negligenza nel governo dell’unità navale, un guasto inaspettato o un accidente imprevisto.
L’evento straordinario prevede l’obbligo – per il Comandante dell’unità – di presentare con una relazione scritta, la denuncia di tale accadimento all’Autorità Marittima Competente, cioé all’Autorità Marittima del primo porto di approdo, ovvero al Consolato di Bandiera se avvenuto all’estero, entro tre giorni (72 ore) se a riportare danni è solamente l’unità mentre entro 1 giorno (24 ore) se l’evento causa il ferimento, il decesso o la scomparsa in mare di una o più persone presenti a bordo, o se esso compromette l’integrità ambientale del mare a causa dell’inquinamento delle acque, dovuto allo sversamento di idrocarburi o altre sostanze inquinanti, ecc..
La denuncia di evento straordinario ha lo scopo di mettere in luce i fatti anomali e fortuiti che hanno generato il sinistro marittimo, al fine di esonerare il Comandante da responsabilità a lui non direttamente imputabili.
Alla relazione scritta del Comandante seguirà d’ufficio una “inchiesta sommaria” dell’Autorità Marittima e una “inchiesta formale” a richiesta delle parti oppure decisa di Autorità, nel caso i fatti accaduti possano far emergere delle possibili responsabilità di tipo penale, che saranno esaminate in sede giurisdizionale.
Bisogna tener presente che le Compagnie di Assicurazione non emettono alcuna pratica di liquidazione dei danni, in assenza di denuncia di evento straordinario. Il modulo di presentazione della denuncia di e.s. può essere richiesto presso l’Autorità Marittima e conviene aggiungerlo ai documenti da tenere a bordo.
Quando l’evento straordinario causa danni all’unità navale, l’Autorità Marittima ritira la Licenza di Navigazione dell’Unità sinistrata, per la quale viene predisposta una “visita occasionale di sicurezza” affinché si valuti la sua navigabilità e l’entità dei danni da riparare. La licenza di navigazione viene restituita al proprietario dell’imbarcazione, ad esito positivo della visita, una volta effettuate le necessarie riparazioni.
Sono considerati Eventi Straordinari da denunciare con l’apposito modulo di Denuncia di E.S. redatto e rilasciato in carta semplice presso gli Enti sopra citati (e che lasciamo in basso in formato PDF scaricabile):
L’Incendio a bordo
La Falla allo scafo della imbarcazione
L’Incaglio o l’Arenamento della imbarcazione
L’Uomo a mare
Il Naufragio (affondamento della unità)
La Collisione tra imbarcazioni in porto o in navigazione
L’Urto contro oggetti o ostacoli fissi, in porto o in mare
L’Abbandono della nave
Le Manovre di assistenza e salvataggio
Un guasto che causa la ingovernabilità della imbarcazione
Il Ritrovamento di un relitto
Quando una imbarcazione naufraga, il suo relitto e tutto ciò che esso contiene non possono essere depredati da altri naviganti, sia che venga avvistata in mare o venga individuata sulla spiaggia o gli scogli (arenamento del natante).
Il navigante ritrovatore è tenuto a presentare la denuncia di evento straordinario entro tre giorni dal ritrovamento o dall’approdo, oltre ad inviare il messaggio di “Securité” col proprio impianto radio VHF al momento del ritrovamento in mare; al navigante ritrovatore del relitto, la Legge riconosce un compenso commisurato al valore del bene, da parte del proprietario; se non si può risalire al proprietario, l’imbarcazione (o ciò che di riutilizzabile rimane di essa) viene venduta attraverso un’asta pubblica indetta dall’Autorità Marittima ed al ritrovatore viene destinato 1/3 della somma ricavata dalla vendita.
Il Modulo di denuncia di evento straordinario da presentare all’Autorità marittima, deve essere un format simile a quello di seguito realizzato da Fabio Bergamo, utile ai naviganti, e da tenere a bordo in più copie
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