fbpx
ajax loader

Finalmente, dopo anni di lunga attesa, è stato emanato il nuovo decreto che disciplina i programmi e le modalità di svolgimento degli esami patente nautica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2019 e che è entrato in vigore il 13 ottobre 2021.

Il così detto decreto patenti nautiche, da una svolta epocale poiché introduce dei cambiamenti sostanziali, anche se, per certi versi, sembrano scontati per chi non fa parte del settore nautico, un comparto che spesso viene dimenticato dalla nostra politica e additato erroneamente come un settore esclusivo per gente ricca, quando invece non è affatto cosi e, se fosse sviluppato nel giusto modo, può contare un indotto di oltre 120.000 posti di lavoro!

Noi siamo ottimisti e, seppur la rotta sia ancora lunga, ci piace pensare che iniziamo a vedere i gabbiani nel cielo … e questo è segno che la terra ferma è vicina!


COSA CAMBIA?


Esame patente nautica diviso in due giornate.

L’esame patente nautica, diviso tra prova teorica e prova pratica, sarà svolto in due distinte giornate; in tal modo, vengono raggiunti due obbiettivi importanti:

  1. le Amministrazioni competenti agli esami patente nautica potranno creare maggior efficienza nella gestione del proprio personale;
  2. il candidato, può concentrarsi maggiormente nelle singole prove d’esame che deve affrontare
  3. la didattica e la formazione ne giovano a beneficio della sicurezza in mare

Manovre in barca da certificare

Il candidato, per poter essere ammesso all’esame di teoria patente nautica, dovrà dimostrare di aver svolto almeno 5 ore di manovre in barca, certificate dalla scuola nautica.

Se consideriamo che sino ad oggi, in alcune parti d’Italia, la prova pratica veniva ritenuta una formalità dopo il superamento della prova di teoria (non è il caso dei ns allievi che sono sempre stati pronti per tale prova), l’esame patente nautica attuale è stato più mnemonico che pratico.

Seppur siamo consapevoli che tanti concetti di teoria devono essere assimilati per la giusta conoscenza marinara, è pur vero che l’esperienza pratica forma il comandante.

Quindi, finalmente, si da maggior attenzione alle manovre introducendo conetti di teoria più attuali come la strumentazione di bordo, l’inquinamento ecc…


Riporto della Teoria

Finalmente, in analogia a quanto già accade nel campo automobilistico, il candidato che ha superato la prova di teoria e viene respinto per due volte consecutive alla prova pratica, può ripetere quest’ultima ripagando solo tasse e bolli senza dover ripetere la prova di teoria.

Ad oggi, infatti, il malcapitato che veniva respinto per due volte alla prova pratica, era costretto a ripetere anche la teoria seppur avesse dimostrato di conoscerla.


Unità navali impiegate per esame

A tutela dell’utenza, le barche dovranno avere determinati requisiti circa la sicurezza e la copertura assicurativa.

Non si vedranno più nei porti improvvisatori che, abusivamente, noleggiano barche ai malcapitati candidati all’esame patente nautica.


Novità per i candidati portatori di handicap e soggetti DSA 

Finalmente, viene dato il giusto supporto a coloro che hanno particolari difficoltà fisiche o di apprendimento, con l’introduzione di misure compensative per lo svolgimento delle prove di esame:

  1. tempi prolungati rispetto a quelli previsti;
  2. concessione di ausili come ad esempio la scelta della forma orale d’esame;
  3. concessione del supporto di assistenti/mediatori/traduttori in funzione allo specifico deficit

Naturalmente, le difficoltà devono essere dimostrate dal candidato con apposita certificazione medica al momento della presentazione di istanza d’esame per il conseguimento della patente nautica.


Esame di teoria modulare

Anche qui, grandi facilitazioni per i candidati all’esame patente nautica.

L’esame sarà a moduli, più è elevata l’abilitazione patente nautica richiesta, più prove ci sono.

Inoltre, viene introdotto il quiz vela, con cui il candidato deve dimostrare la conoscenza della teoria della vela (per chi chiede patente nautica con abilitazione vela e motore), domande che sino ad oggi venivano formulate oralmente dagli esaminatori durante la prova pratica.

Tuttavia, se il candidato non superi una delle ultime prove, teoriche o pratiche, può richiedere la declassificazione della patente nautica all’abilitazione inferiore in cui ha superato le prove durante l’esame.

A titolo d’esempio: un candidato che non supera il carteggio nautico durante l’esame della patente senza limiti dalla costa, ma ha superato i quiz, può chiedere l’abilitazione entro 12 miglia dalla costa.

Lo stesso vale per il candidato che, durante la prova pratica a vela per abilitazione vela e motore, non risulti idoneo: può richiedere l’abilitazione alle sole unità a motore dimostrando che le sappia condurre e manovrare.


QUIZ ed esercizi di carteggio d’esame sempre aggiornati

La nuova normativa sulle patenti nautiche introduce un cambiamento epocale anche circa gli eventuali aggiornamenti.

Attualmente vengono somministrate domande obsolete nei quiz, concetti che non servono ai diportisti e domande di pura nozione mnemonica.

Il decreto prevede che ogni 2 anni le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, come la CONFARCA, associazione delle scuole nautiche, partecipino insieme al ministero e al Comando Generale delle Capitanerie di porto, all’aggiornamento dei testi d’esame.

 


Abrogazione di vecchie normative

Il nuovo decreto patenti nautiche, dal 13 ottobre abroga le norme che risalgono addirittura al 1997 (DPR 431/1997) , ormai oltre che obsolete, nonché il decreto 4 ottobre 2013 che non è mai entrato in vigore.


Rassicurazioni:

Seppur il decreto entri in vigore il 13 ottobre, i nuovi testi d’esame dovrebbero essere cambiati nei prossimi mesi, si presume comunque entro il 13 dicembre 2021.

Tuttavia, il Ministero ha emanato in data 13/10/2021 la circolare transitoria con cui, in buona sostanza, dice che sino a quando non verrà emanato il nuovo data base d’esame, le attuali procedure circa esercizi di carteggio e quiz rimarranno invariate.

Ci auguriamo che il buon senso guidi chi di competenza a  dare la giusta pubblicazione dei testi con largo anticipo e che faccia slittare di qualche mese i nuovi esami per poter continuare a dare ai nostri candidati la giusta e corretta formazione patente nautica.


CONTATTACI

Per info e prenotazione sugli esami e sui corsi patente nautica di Scuola nautica NESW, chiamaci allo 0283419865 o via whatsapp al 335296612 o scrivici a scuolanautica@nesw.it


Per dare maggior chiarezza, di seguito il testo ufficiale completo della norma:


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 10 agosto 2021 Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita’ di svolgimento delle prove.

(21A05657) (GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

 

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

 

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

 

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva

  1. 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;

 

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva

  1. 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, recante «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»;

 

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il

«Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

 

Visto, in particolare, l’art. 29, comma 5 del citato decreto n. 146 del 2008 in base al quale «I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (ora leggasi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013 recante «Disciplina, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 271 del 19 novembre 2013;

 

Visto, in particolare, l’art. 11, comma 1 del decreto 4 ottobre 2013 in base al quale «Il presente decreto entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto dall’art. 9»;

 

Dato atto che il decreto direttoriale di cui al citato art. 11, comma 1 non e’ stato adottato e, per l’effetto, il richiamato decreto 4 ottobre 2013 non e’ entrato in vigore;

 

Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso e della urgente necessità di dare compiuta regolamentazione alla materia anche alla luce delle esigenze di aggiornamento e della evoluzione del comparto nel frattempo manifestatesi, di procedere con il presente decreto alla revisione ed adeguamento della relativa disciplina e contestuale abrogazione delle parti tuttora vigenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 nonchè del decreto 4 ottobre 2013 mai entrato in vigore;


Decreta:

 

 Art. 1

Finalita’

 

  1. Con il presente decreto sono adottati i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e stabilite le relative modalita’ di svolgimento delle prove.

Art. 2
Programmi di esame

  1. Sono approvati i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche indicati negli allegati:

a) allegato A: patenti nautiche di categoria A e C;

b) allegato B: patente nautica di categoria


Art. 3

Disposizioni generali sulle prove di esame

  1. L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da tenersi in giornate e con commissioni d’esame diverse secondo modalità di organizzazione proprie dell’ufficio competente. E’ ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L’esame si intende superato all’esito favorevole di entrambe le prove.

 

  1. Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purche’ siano decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito

 

  1. Il candidato che entro i termini di validita’ della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l’idoneita’ alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, puo’ presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validita’ della nuova domanda essa e’ archiviata. Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, e’ tenuto a sostenere la sola prova

 

  1. Nel luogo, giorno e ora comunicati dall’Ufficio competente per lo svolgimento delle prove di esame, il candidato deve presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validita’ anche ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445. Per le finalita’ di cui al punto B.3 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, e’ considerato assente il candidato che non renda disponibile l’imbarcazione o la nave da diporto per lo svolgimento della prova pratica.

 

  1. Per l’ammissione dei candidati allo svolgimento della prova pratica, l’esaminatore unico ovvero il presidente della commissione di esame, prima dell’inizio della prova, acquisisce al verbale di esame:

a) un’apposita dichiarazione rilasciata dal candidato privatista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati, che attesti sotto responsabilita’ che l’imbarcazione o la nave da diporto impiegata e’ in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonche’ con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del presente La medesima dichiarazione e’ rilasciata, in nome e per conto dei propri candidati, dal titolare della scuola nautica o dal legale rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la nautica;

b) copia della polizza di assicurazione per responsabilita’ civile di cui deve essere munita l’unita’ navale da diporto e che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attivita’ d’esame.


Art. 4 

Disposizioni integrative per le prove d’esame per le patenti nautiche di categoria C e per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento.

 

  1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C, nonche’ quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), all’atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l’applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di

 

  1. Le misure compensative di cui al comma 1 consistono in:

 

a) concessione di tempi prolungati per lo svolgimento della prova nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30% in piu’ rispetto a quelli previsti;

 

b) concessione di ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la scelta della forma orale di svolgimento delle prove teoriche, necessari in relazione alla tipologia e all’intensità dideficit attestate dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame;

 

c) concessione del supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di

 

  1. La concessione, totale o parziale, o il diniego delle misure personalizzate di cui ai commi precedenti e’ di competenza dell’esaminatore o della commissione di esame che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne da’ motivazione nel verbale di esame.

Art. 5
Verbale di esame

  1. Per ciascuna sessione d’esame, il segretario della commissione di esame predispone apposito verbale, datato e numerato progressivamente, recante l’elenco dei candidati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di categoria C, le eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 146 del 2008 e successive modificazioni.

 

  1. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, i candidati, che non si presentano all’esame, sono considerati

 

  1. Il verbale d’esame riporta:

a) l’elenco dei candidati presenti, debitamente identificati, sia per la prova teorica scritta sia per la prova pratica;

b) l’elenco dei candidati risultati assenti;

c) le risultanze dell’esame per ogni singolo candidato;

d) i dati identificativi dell’unita’ impiegata per la prova pratica, comprensiva dei dati identificativi della proprieta’ e del soggetto di cui all’art. 7, comma 3, lettera d), ed all’art. 9, comma 3;

e) l’annotazione delle attestazioni di cui all’art. 3, comma

 

  1. Il verbale è sottoscritto dall’esaminatore unico e dall’esperto velista, se previsto, oppure dai membri della commissione d’esame. Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, sono acquisiti al fascicolo del Il verbale della prova pratica e’ sottoscritto dall’esaminatore unico e dall’istruttore di vela, se previsto.

Art. 6

Esami per le patenti nautiche di categoria A e C

1. Per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C, il candidato deve superare una prova scritta ed una prova pratica

 

2. La prova scritta e’ articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico nei termini di seguito indicati

Abilitazioni Test d’esame
Navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore 1. Quiz su elementi di carteggio nautico

2. Quiz base

Navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista 1. Quiz su elementi di carteggio nautico

2. Quiz base

3. Quiz vela

Navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore 1. Prova di carteggio nautica

2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12miglia

Navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a vela, a motore e a propulsione mista 1. Prova di carteggio nautica

2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12miglia

3. Quiz vela


 

 

3. Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all’allegato C, nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A.

La prova è superata se il candidato fornisce almeno sedici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti.

 

4. Il Quiz su elementi di carteggio nautico è costituito da cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la cartografia elettronica di cui all’allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di venti

 

5. Il Quiz vela e’ costituito da cinque quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela da individuarsi nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A. La prova e’ superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti.

 

6. La prova di carteggio nautico e’ costituita da quattro quesiti La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo svolgimento della prova, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto idrografico della marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d’esame all’atto dell’appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio.

 

7. L’esame si apre con il Quiz su elementi di carteggio nautico o con la prova di carteggio, che sono propedeutiche alla sua prosecuzione.

 

8. Con riferimento alle tipologie di abilitazioni richieste, i quiz di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono sostenuti dal candidato in un’unica soluzione per la durata massima corrispondente alla sommatoria dei tempi di svolgimento ivi previsti.

 

9. Per tutti i test d’esame, la risposta omessa equivale a risposta errata. La prova scritta èsuperata qualora il candidato abbia superato tutti i test d’esame previsti per la tipologia di abilitazione richiesta.

 

10. Entro i termini di validità dell’istanza di ammissione agli esami, il candidato:

a) ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate;

b) all’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa puo’ richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa sostenendo, a tale scopo, il quiz su elementi di carteggio ove non abbia in precedenza superato la prova di carteggio. L’opzione espressa dal candidato e’ annotata nel verbale di esame e, in tal caso, il presidente di commissione assume la funzione di esaminatore unico ai sensi dell’art. 29 del regolamento di attuazione al codice della nautica;

c) ove non abbia superato il solo Quiz vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha possibilita’ di proseguire l’esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unitaà da diporto a L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

 

11. La prova di carteggio nautico costituisce esame integrativo teorico ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008. Il Quiz vela e la prova pratica a vela costituiscono esame integrativo ai fini dell’estensione dell’abilitazione ai sensi dall’art. 30, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008.


Art. 7

 Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C

  1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C e’ svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unità utilizzate in sede d’esame devono anche essere iscritte nell’ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da E’ consentito l’utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.

 

  1. L’unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e deve essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente.

 

  1. Nel corso della prova pratica, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili, devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità:
    • a) il candidato;
    • b) l’esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
    • c) l’istruttore professionale di vela nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
    • d) un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità.

 

  1. La prova pratica ha inizio nel momento in cui colui che ha assunto il comando dell’unità, ai sensi della lettera d) del comma 3 lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste dall’esaminatore unico o dal presidente della commissione o dall’istruttore professionale di vela per la prova di vela.

 

  1. La prova termina con la dichiarazione pubblica dell’esito conseguito. E’ dichiarato non idoneo il candidato che non dimostra di saper eseguire le manovre previste. La prova pratica effettuata su unita’ a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.

 

  1. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore, effettuando le manovre a motore L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

 

  1. La prova pratica di cui al presente articolo:
    • a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche;
    • b) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge in mare.

Art. 8

Prova teorica per patente nautica di categoria B

 

  1. La prova teorica per il conseguimento della patente nautica di categoria B verte sulle materie previste dal programma d’esame di cui all’allegato C ed è costituita:
    • a) da una prova scritta, basata sugli argomenti inclusi nel secondo gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione;
    • b) da un’interrogazione orale.

 

  1. L’elaborato di cui alla precedente lettera a) é consegnato dal candidato entro il tempo massimo di novanta minuti dall’inizio della prova.

Art. 9

Prova pratica per patente nautica di categoria B

 

  1. La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B è svolta su una nave da diporto o su una unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri ovvero, in caso di indisponibilità, annotata e motivata nel verbale di esame, su un’imbarcazione da diporto o su un’unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.

 

  1. L’unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa.

 

  1. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità:
    • a) il candidato;
    • b) la commissione esaminatrice;
    • c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell’unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.

 

 

  1. La prova pratica inizia nel momento in cui il oggetto sdi cui alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell’unita’, lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito della prova.
  2. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B, si svolge in mare.

Art. 10

Gestione informatizzata delle prove scritte

 

  1. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorita’ di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, è approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti L’elenco e’ soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale.

 

  1. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti:
    • a) le modalita’ di implementazione di un apposito database nazionale dei quesiti per le prove scritte nonche’ le conseguenti modalita’ di gestione e aggiornamento evolutivo;
    • b) le modalita’ di estrazione delle schede dei quesiti da somministrare ai candidati in sede di esame secondo criteri di casualita’ che garantiscano l’originalita’ di ciascuna singola scheda e la verifica della preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti dal programma d’esame per la patente nautica richiesta.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

 

  1. Le unita’ eventualmente non conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, che ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella disponibilita’ delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i successivi ventiquattro mesi.

 

  1. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorita’ di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, sono adottate le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati al presente decreto.

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
    • a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 93, comma 1, numero 5) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 146 del 2008;
    • b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013 recante «Esami per conseguimento delle patenti nautiche».

 

  1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021 Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2651


Allegato A

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A E C.


Prova teorica – Quiz base


1. Teoria dello scafo

1a Nomenclatura delle parti principali dello scafo.

1b. Effetti evolutivi dell’elica e del timone. Elementi di stabilita’ dell’unita’.

1c. Per la sola navigazione a vela. Teoria della vela.

Attrezzatura e manovre delle unita’ a vela.


2.  Motori

Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore.

Irregolarita’ e piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico. Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita’ residua di carburante.


3.  Sicurezza della navigazione

3a. Uso degli estintori. Rischi derivanti dalla conduzione dell’unita’ sotto l’influenza dell’alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3b. Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta e alla navigazione in solitario. Prevenzione degli incendi. Tipi di visite e loro periodicita’.

Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell’unita’. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.

Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all’assistenza e al soccorso.

Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all’assistenza e al soccorso.


4.  Manovre e condotta

4a. Precauzioni all’ingresso e all’uscita dei porti, per la navigazione in prossimita’ della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attivita’ nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Velocita’ consentite.

4b. Ormeggio, disormeggio, ancoraggio. 4c. Manovre.


5.  Colreg e segnalamento marittimo

Efficacia del regolamento per evitare gli abbordi in mare, principali fanali luminosi e segnale diurno di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e segnali da nebbia.

Sono considerati principali fanali luminosi i seguenti:

  • a) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri;
  • b) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri;
  • c) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 50 metri;
  • d) nave a propulsione meccanica di lunghezza superiore a 50 metri;
  • e) nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri;
  • f) nave a vela di lunghezza superiore a 20 metri;
  • g) nave all’ancora;
  • h) nave che pesca a strascico di lunghezza inferiore a 50 metri;
  • i) nave che pesca a strascico di lunghezza superiore a 50 metri;
  • j) nave che pesca non a strascico.

6.  Meteorologia

Elementi di meteorologia. Strumenti meteorologici e loro impiego.

Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.


7.  Navigazione cartografica ed elettronica

Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocita’. Elementi di navigazione costiera. Posizionamento del punto nave, anche tramite uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell’unita’ (concetto di deriva e scarroccio). Pubblicazioni nautiche: Portolano.


8.  Normativa diportistica e ambientale

8a.

  • a) poteri, doveri e responsabilita’ del comandante;
  • b) documenti da tenere a bordo delle unita’ da diporto;
  • c) elementi sulla disciplina delle attivita’ balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea;
  • d) elementi normativi sulla protezione dell’ambiente marino e sulle aree marine protette.

8b. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: codice della navigazione, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

  • a) attribuzioni dell’Autorita’ marittima e della navigazione interna;
  • b) ordinanze delle Autorita’ marittime locali;
  • c) disciplina dell’uso commerciale delle unita’ da diporto.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unita’ a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacita’ e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in  mare, all’ormeggio  e al disormeggio dell’unita’, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.


Allegato B

PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA B.


Prova teorica


1° Gruppo

  1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravita’, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilita’ e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, e dei loro organi principali. Nozioni sull’attrezzatura e manovra delle navi. Elica,timone e loro Navigazione con tempo cattivo. Manovre corrette per l’ormeggio, il disormeggio, l’ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.
  2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione Macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2° Gruppo

1.  I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, maree. La Terra: configurazione e movimenti.

2.  Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola di uso comune, apparecchi di  rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.

3.    Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli. Differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione prore e rilevamenti. Strumenti per la misurazione della velocita’ della nave.

4.  Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani, elenco dei fari e segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.

5. Navigazione lossodromica e   Sistemi   di radionavigazione in uso. Conoscenza dei principi di funzionamento e uso del radar. Determinazione del punto nave in navigazione costiera con l’ausilio delle apparecchiature elettroniche. Navigazione in prossimita’ della costa e in acque ristrette. Scandaglio e vari tipi di scandagli. Cinematica navale.


3° Gruppo

1.        Elementi    di    meteorologia. Circolazione    generale dell’atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidita’. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare, le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas. Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.

2.    Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche. Previsioni meteo locali.


4° Gruppo

1.    Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare negli specchi acquei ove si svolgano altre attivita’ nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.

2.    Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: codice della navigazione, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

  • a) poteri, doveri e responsabilita’ del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all’arrivo in porto;
  • b) attribuzioni dell’Autorita’ marittima, della navigazione interna e consolare;
  • c) ordinanze delle Autorita’ marittime locali;
  • d) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto;
  • e) disciplina dell’uso commerciale delle unita’ da diporto;
  • f) disciplina delle attivita’ balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea;
  • g) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.

3.  Norme sulla sicurezza delle unita’ da diporto, con particolare riferimento a:

  • a) certificazioni di sicurezza, visite e loro periodicita’;
  • b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;
  • c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
  • d) prevenzione degli incendi e impianti antincendio;
  • e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi: incendio, falla, collisione, incaglio;
  • f) avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare;
  • g) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilita’. Segnali di soccorso e di salvataggio.

4. Apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto. Comunicazioni e relative Codice internazionale dei segnali.

5.  Norme di protezione dell’ambiente marino e sulle aree marine protette.


Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre la nave a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio, effettuando con capacita’ e prontezza d’azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all’ormeggio e al disormeggio dell’unita’, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato deve dimostrare di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.


Allegato C

Prova scritta Quiz Base

Distribuzione dei quesiti secondo i temi previsti dal programma di esame


Temi Numero quesiti
Teoria dello scafo

1

Motore

1

Sicurezza 3
Manovre e condotta 4
Colreg e segnalamento marittimo 2
Meteorologia 2
Navigazione cartografica ed elettronica 4
Normativa diportistica e ambientale 3
Totale 20

Allegato D

  1. nodi: gassa d’amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza;
  2. effetti del timone e dell’elica in marcia avanti e in marcia indietro, uso dell’acceleratore e dell’invertitore;
  3. uso della bussola e in generale della strumentazione di bordo;
  4. manovre di ormeggio e disormeggio, e simulazione di ancoraggio a motore;
  5. manovra di recupero di uomo in mare.

vedi l’articolo che ne parla su

Lascia un commento

NESW S.r.l.

Scuola Nautica Aut. MI n° 4028

Studio di Consulenza Trasporti Aut. MI n° 6715

S.Te.D. (Sportello Telematico del Diportista)

Ufficio Autorizzato A.N.S. (Organismo Ispettivo per le Certificazioni Nautiche)

S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista)

Via Teglio 9, 20158 Milano

Segreteria aperta da LUN a VEN in orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00

tel: 0283419865 - tel/fax: 0236583969 - mobile: 335296612
email: info@nesw.it - pec: nesw@legalmail.it
codice destinatario: AX878LP
C.F. e P.IVA: 08443600963 - REA: MI-2026866

WhatsApp Richiedi info con WhatsApp