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DIRETTIVA DELLE ATTIVITA’ IN MARE 2022

Come di consueto, anche per il 2022 il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI ha emanato la disciplina che va a normare tutte le attività che vengono svolte in mare d’estate.

Non si tratta solo di divieti su cosa fare e non fare, ma anche di facilitazioni per l’utenza.

Infatti, oltre al coordinamento dei controlli in mare circa la sicurezza della navigazione, dei bagnanti, dei subacquei ecc… è stato stabilito nuovamente la possibilità di rilasciare, in sede di controllo positivo alle unità navali, un bollino autoadesivo che, esposto in maniera ben visibile sull’unità controllata, attesta l’avvenuto controllo della barca nella stagione balneare di riferimento, così da evitare ulteriori analoghi controlli di routine.


Di seguito, il testo integrale della direttiva che il Ministero ha emanato riguardo le attività in mare per la stagione estiva 2022:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIRETTIVA

14 giugno 2022, n. 184

(non pubblicato nella GU)

Direttiva in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto. Stagione estiva 2022.


 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172) recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto, in particolare, l’articolo 9 “Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione” che, al comma 1, attribuisce la competenza preminente dei controlli relativi alla sicurezza della navigazione al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e, al comma 2, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indichi, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 26-bis, “Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare”, che prevede l’emanazione entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di specifiche direttive sulle modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche per fini commerciali, con particolare riguardo alla stagione balneare;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 1° settembre 2021, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;


Considerata la necessità, prima della stagione estiva, di fornire uniformi criteri generali per lo svolgimento dei citati controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, nell’ambito di un processo di razionalizzazione che riduca, per quanto possibile, il fenomeno della reiterazione in ristretti periodi di tempo dei controlli per sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle Forze di polizia operanti in mare;

Considerata, altresì, l’esigenza di assicurare la più proficua collaborazione tra Organi dello Stato, attraverso un coordinamento delle attività istituzionali che consenta il contenimento dei costi così come il mantenimento di un elevato standard qualitativo del sistema dei controlli in mare;

Sentiti il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ed i Ministeri della Difesa, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, cui fanno capo le altre Forze di polizia operanti in mare;

Adotta la seguente direttiva

1. Modalità di esecuzione e coordinamento dei controlli in mare

Nel periodo 1° giugno – 30 settembre 2022, le Capitanerie di porto e le Forze di polizia operanti sia in mare che nei laghi maggiori, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza e controllo ad esse conferita da leggi e regolamenti in vigore, svolgono controlli sulle unità da diporto, ivi comprese quelle destinate a locazione e noleggio, finalizzati alla verifica:

a) del possesso e la regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione;

b) della presenza a bordo dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;

c) dell’idoneità dei titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica, in relazione al tipo di unità ed alla navigazione effettuata.

In particolare, i controlli in navigazione sono prevalentemente e prioritariamente svolti con la finalità di prevenire e reprimere comportamenti che possano mettere in pericolo la vita umana in mare, in conseguenza di un’infrazione compiuta in prossimità di aree interdette alla navigazione, di spiagge e di zone marittime soggette ad intenso traffico.

In caso di esito positivo del controllo, all’unità controllata è rilasciato un bollino autoadesivo le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell’Allegato I alla presente direttiva. Detto bollino, da applicare a cura dell’utente su un punto ben visibile dell’unità controllata, alla presenza dell’organo accertatore, attesta l’avvenuto controllo dell’unità da diporto nella stagione balneare di riferimento, così da evitare, di massima, ulteriori analoghi controlli di routine.

La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

A tal fine, le Direzioni marittime promuovono, sul territorio di giurisdizione, il concorso funzionale delle Forze di polizia alle attività di controllo in mare d’intesa con i Prefetti quali autorità provinciali di pubblica sicurezza. In tale contesto, le componenti operative del Corpo delle Capitanerie di porto concordano in anticipo e a livello provinciale, la pianificazione, di massima, delle uscite dei mezzi navali in modo tale da evitare la reiterazione dei controlli sulle unità da diporto in materia di sicurezza della navigazione. Resta fermo che ciascuna Forza di polizia continua ad agire in piena autonomia, secondo le rispettive competenze di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, nonché di polizia amministrativa in mare, per quelle attività che non sono correlate ai citati controlli di routine.


2. Controlli per la sicurezza della balneazione. Stagione estiva 2022

I controlli in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione da diporto nel periodo estivo sono prioritariamente indirizzati:

a) alla tutela dell’incolumità di bagnanti e subacquei, vigilando sui divieti di transito/navigazione nelle fasce di mare destinate in modo esclusivo alla balneazione;

b) a vigilare sui tratti di mare in cui è più intenso il traffico diportistico, controllando il rispetto dei limiti connessi alla disciplina delle fasce di navigazione e del l’osservanza dei segnalamenti galleggianti indicanti la presenza di subacquei in immersione;

c) a svolgere azione di prevenzione sull’uso improprio di moto d’acqua, kite-surf, gommoni volanti, water walking ball e mezzi similari;

d) a fornire, compatibilmente con altre esigenze di natura istituzionale, assistenza alle manifestazioni sportive svolte lungo i tratti di costa del litorale nazionale quali regate veliche, gare di motonautica, etc.;

e) a reprimere le condotte che possano mettere in pericolo la vita umana in mare, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di prevenzione degli abbordi in mare specialmente in prossimità di aree interdette alla navigazione, di spiagge e di zone marittime soggette ad intenso traffico;

f) a verificare il rispetto della specifica normativa di sicurezza in materia di locazione e di noleggio di unità da diporto, con particolare attenzione al numero massimo delle persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei previsti titoli professionali per il comando delle unità adibite a tale attività commerciale, e inoltre alla sussistenza di elementi che evidenzino ipotesi di esercizio illecito dell’attività di “trasporto passeggeri”, anche da parte di unità di bandiera estera che svolgono stabilmente in Italia dette attività commerciali, in armonia con le vigenti disposizioni ministeriali oppure forme di locazione che mascherano in realtà attività di noleggio (c.d. locazione con skipper), nonché, in ultimo, alle verifiche concernenti il legittimo utilizzo delle unità da diporto adibite a noleggio occasionale ai sensi degli articoli dal 42 (5) al 49-bis (6) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (2) (Codice della nautica da diporto), che definiscono le destinazioni d’uso e i contratti di locazione e noleggio delle unità navali;

g) a verificare il rispetto dei limiti di navigazione delle unità da diporto nelle aree marine protette;

h) a verificare il corretto smaltimento dei rifiuti di bordo, con particolare riferimento agli oli e batterie esauste.

I Capi di compartimento marittimo provvedono ad emanare apposita ordinanza di polizia marittima, secondo le previsioni dell’articolo 8 della legge n. 172/2003 per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento:

a) alle zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione, disponendo – d’intesa con gli enti locali – il posizionamento da parte dei concessionari dei mezzi di segnalazione delle predette zone;

b) all’utilizzo dei corridoi di lancio per la partenza e l’arrivo delle unità dalla costa;

c) alla distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge.

Roma, 14 giugno 2022

Il Ministro: GIOVANNINI


E per le emergenze in mare, ricordiamo il n° 1530 della Guardia Costiera


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