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LA PATENTE NAUTICA

Abilitazione al comando e alla conduzione di Unità da Diporto

Le patenti nautiche per il comando di unità da diporto, sono di quattro categorie:

  • A (conduzione e comando di natanti e imbarcazioni)
  • B (conduzione e comando di navi)
  • C (direzione nautica di natanti e imbarcazioni) riservata ai portatori di patologie indicate dal Codice
  • D (limitazione della categoria A per patologie fisiche)

Le patenti nautiche di categoria A, C e D sono le abilitazioni per condurre e comandare unità da diporto con lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 24 metri (natanti e imbarcazioni).

Le suddette categorie, sono tutte abilitazioni vela e motore distinguendosi in patenti nautiche per la navigazione:

  • Entro 12 miglia dalla costa
  • Senza Alcun Limite dalla costa

Per entrambe le patenti nautiche, a richiesta del candidato, la patente nautica può essere limitata alle sole unità a motore.


ETA’ PER CONSEGUIRE LA PATENTE NAUTICA

L’età minima per accedere agli esami di conseguimento della patente nautica è 18 anni.


PATENTE NAVI DA DIPORTO

Per le unità superiori a 24 m (navi), viene rilasciata la patente nautica di categoria B per navi da diporto.

All’esame della patente nautica per navi da diporto può accedere chi è in possesso, da almeno 3 anni, della patente nautica di cat. A per la navigazione senza alcun limite dalla costa.


OBBLIGO PATENTE NAUTICA:

  • Per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa (sempre)
  • Per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa (acque interne e in mare) quando a bordo è installato un motore di cilindrata superiore a 900 cc se a due tempi fuoribordo, a 1000 cc se a quattro tempi fuoribordo, 1300 cc se a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore Diesel, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV;
  • Quando, indipendentemente dalla potenza, si esercita lo sci nautico o si conduce una moto d’acqua (acqua-scooter).

Per le unità da diporto inferiori a 24 metri (natanti e imbarcazioni) che navigano entro le 6 miglia dalla costa e con a bordo un motore di cilindrata inferiore a quanto precedentemente descritto, non vi è l’obbligo di patente nautica, ma sono necessari i seguenti requisiti:

  • aver compiuto i 18 anni di età per le imbarcazioni a motore, a vela e a propulsione mista;
  • aver compiuto i 16 anni di età per i natanti a motore, a vela e propulsione mista;
  • aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 m e per le unità a remi oltre un miglio dalla costa.

CHI RILASCIA LA PATENTE NAUTICA:

  • le Capitanerie di Porto – patenti nautiche di qualsiasi categoria e abilitazione;
  • Gli Uffici Circondariali Marittimi – patenti nautiche cat. A, C e D di qualsiasi abilitazione
  • gli Uffici di Motorizzazione Civile (ex MCTC oggi UMC) – patenti nautiche entro 12 miglia dalla costa di cat. A, C e D .

La copia della domanda d’esame, vidimata e protocollata, costituisce autorizzazione provvisoria, valida 3 mesi rinnovabili, per le esercitazioni pratiche a bordo con la presenza a bordo di un istruttore di scuola nautica (o persona munita di patente nautica di pari livello del candidato, conseguita da almeno 3 anni), ovunque quest’ultimo lo ritenga opportuno. Tuttavia, con presente a bordo il comandante e, quindi, sotto il suo governo (responsabilità), qualsiasi maggiorenne anche senza permesso provvisorio può condurre (stare al timone) un’unità navale tranne negli spazi ristretti (porti e canali) o in specchi d’acqua dove c’è intenso traffico.


VALIDITA’ DELLA PATENTE NAUTICA

  • sino al 60^ anno di età, 10 anni dal rilascio, rinnovabili sino a quando persistono i requisiti psico fisici e morali;
  • oltre i 60 anni di età, la convalida avviene ogni 5 anni sino a quando persistono i requisiti psico fisici e morali.

QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE NAUTICA:

  • Per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici richiesti
  • In caso di imprudenza o imperizia gravi contro l’incolumità pubblica tale da produrre danni
  • Per aver esercitato il comando in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti o inebrianti
  • Per motivi di ordine pubblico su richiesta del Prefetto
  • In caso di procedimento penale per omicidio, lesioni o colpe gravissime

La revoca della patente nautica è prevista per la perdita dei requisiti psico-fisici richiesti per sopraggiunta mancanza di quelli morali. A quest’ultimi, se è stata revocata la patente nautica, non possono conseguire una nuova abilitazione senza un provvedimento di riabilitazione.


Per qualsiasi ulteriore informazione su patente nautica, non esitare a contattarci

tel 0283419865 – email scuolanautica@nesw.it – mob. 335296612

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